Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13566 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.M.R. e D.M.F.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 199/2007/17 depositata il 19/11/2007;

Udita ìa relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 30/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.M.R. e D.M.F. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 30/19/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS). Il ricorso si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 30/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume l’Agenzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 60, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, laddove la CTR ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il termine decadenziale di cui all’art. 17 cit..

La censura è fondata. Ai sensi del D.P.R. n. 131, art. 76, comma 2, lett. b), “l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti… dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta” (v. Cass. Sent. n. 8998 del 2007); tale fattispecie ricorre nel caso in esame in cui l’avviso di liquidazione di cui è causa è stato notificato entro i tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’atto impositivo originario.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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