Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13565 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.30/05/2017), n. 13565
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 592-2011 proposto da:
COMUNE DI BARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI
PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DAMASCELLI;
– ricorrente –
contro
COMPLESSO RESIDENZIALE BARI 2 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA FLAMINIA 135, presso lo STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CBA,
rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO BERRUTI, ALESSANDRO
VOGLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 57/2010 della COMM.TRIB.REG. di BARI,
depositata il 20/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.
Fatto
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Complesso Immobiliare Bari 2 s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento con cui il Comune di Bari aveva accertato per le annualità 2004 e 2005 la maggiore Ici dovuta sulle aree fabbricabili il cui valore dichiarato era stato rettificato in forza dei parametri contenuti nella Delib. giunta comunale 7 luglio 2005, n. 577 con effetto dal 1 gennaio 2000. La commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Puglia sul rilievo che le disposizioni tributarie non potevano avere effetto retroattivo, a norma della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2, sicchè la Delib. 7 luglio 2005, n. 577 non poteva trovare applicazioni se non dall’anno di imposta successivo.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Bari affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente.
3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 3 ed al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. Sostiene che la Delib. della giunta comunale con cui era stato rettificato il valore delle aree fabbricabili era sottratta al principio di irretroattività sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3 posto che, trattandosi di regolamento previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, le norme da esso previste potevano essere utilizzate dal giudice per acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso senza che ciò comportasse applicazione retroattiva di norme ma solo l’applicazione dell’elemento presuntivo in esse contenuto.
Diritto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente la Corte che le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dalla controricorrente con riguardo alla tardività ed al difetto di autosufficienza del ricorso sono infondate. Invero il ricorso è tempestivo perchè proposto entro il termine annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., posto che, a norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, il termine semestrale si applica ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge stessa e si debbono intendere esclusi i giudizi che risultano instaurati in primo grado prima dell’entrata in vigore della nuova norma. Il ricorso risulta, poi, autosufficiente in quanto il ricorrente ha esposto gli elementi essenziali relativi allo svolgimento del processo ed alla materia del contendere per la cui decisione, trattandosi di questione di mero diritto, era ultronea la produzione documentale indicata dalla controricorrente.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato. Invero questo collegio intende dare continuità al principio più volte espresso dalla Corte di legittimità (n. 5068 del 13/03/2015; n. 11171 del 07/05/2010; n. 15555 del 30/06/2010) secondo cui la deliberazione con cui la giunta municipale provvede, ai sensi della L. n. 446 del 1997, art. 52, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall’ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dalla L. n. 446 cit., art. 59, lett. g), e riassegnato alla giunta dal D.Lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall’Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente”.
3. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso del Comune di Bari, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017