Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13565 del 04/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13565
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio
dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
B.E., elett.te dom.to in Roma alla via della Giuliana 82
presso lo studio dell’avv. Carnevale Leonida, rapp.to e difeso
dall’avv. Bafile Emilio, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo n. 78/2007/2 depositata il 23/11/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 30/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. IANNELLI Mario che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da B.E. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 11/5/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2002, relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente. Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il B.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 30/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell’area.
Formula i quesiti: se conformemente alle altre categorie di immobili sussiste D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2 imponibilità ICI anche delle aree aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG e se la base imponibile debba essere determinata D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5 in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all’imposizione ICI un’area recante, in PRG, una previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico. Se il vincolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l’area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facoltà di intervento da parte dell’Ente pubblico. Pertanto dire se configurare violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968, art. 2 il ritenere non imponibile ai fini ICI un’area avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione della pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativo.
La censura è inammissibile in quanto i quesiti risultano formulati senza riferimento alla fattispecie concreta – relativa ad area avente destinazione in P.R.G. a “servizi pubblici”, senza riferimento alla decisione della CTR (che ha escluso l’esistenza del presupposto impositivo “anche a voler prescindere dalla decadenza del vincolo espropriativo, tale presupposto non sussiste poichè un terreno destinato a servizi pubblici non ha alcuna vocazione edificatoria nè può essere utilizzato a tale scopo”), e senza alcuna specificazione degli elementi (quali e disposizioni urbanistiche riguardanti altezze, cubature, superfici coperte, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità della zona, eventuali cessioni di potenzialità volumetrica operate a favore di aree limitrofe) che possano avere determinato l’edificabilità in concreto (Cass. 22961 del 31/10/2007).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del B., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del B., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010