Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13565 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 02/07/2020), n.13565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13667/2018 proposto da:

H.O., rappresentato e difeso dall’avv. Nunzia Lucia

Messina, presso il cui studio in Catania, Via dei Miti n. 8, ha

eletto domicilio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- H.O. ricorre avverso il decreto del 19 marzo 2018 con il quale il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto nei confronti della decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania, che, in data 31 ottobre 2017, gli aveva notificato il diniego della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria. Il richiedente, in sede di audizione, aveva esposto di essere nato in (OMISSIS), nel villaggio di (OMISSIS), vicino alla città di (OMISSIS), nella regione di Anambra State, di essere di religione cristiana e di avere lavorato come muratore dopo aver frequentato le scuole elementari e medie. All’età di quindici anni si era trasferito ad (OMISSIS) insieme al padre per motivi di lavoro di quest’ultimo. Dopo la morte del padre si era trasferito ad (OMISSIS), un villaggio vicino ad (OMISSIS), ove aveva incontrato la donna che poi avrebbe sposato nel (OMISSIS) e dalla quale avrebbe avuto due figli. Nel (OMISSIS) aveva ricevuto una chiamata dal responsabile della sua comunità di origine per partecipare ad una riunione dei membri della famiglia-comunità indetta per comprendere, attraverso la invocazione del dio Omaliko, le ragioni dei numerosi eventi nefasti degli ultimi anni, a seguito della quale il gruppo era pervenuto alla conclusione che tali eventi fossero dipesi dal fatto che un membro della comunità si fosse unito in matrimonio con una persona non appartenente alla comunità stessa. Dopo una serie di ricerche la famiglia aveva scoperto che si trattava proprio di sua moglie, che gli era stato perciò chiesto di allontanare, offrendo sacrifici al dio Omaliko. Il richiedente era stato minacciato di morte in caso contrario. La donna, appreso l’accaduto, si era rifugiata con i figli presso l’abitazione di suo padre, ad (OMISSIS). H., infuriato, si era recato presso il santuario di (OMISSIS) e lo aveva distrutto, venendo per questo inseguito da alcuni giovani membri della comunità. H. si era poi recato ad (OMISSIS) presso l’abitazione di un amico, che in quell’occasione aveva appreso essersi trasferito in Libia. Lo aveva contattato e ne aveva ricevuto l’invito a raggiungerlo, con la promessa di reperire un’attività lavorativa per lui. Ma, mentre si accingeva a lasciare la Nigeria, era stato sequestrato da quattro persone che lo avevano nascosto nel portabagagli di un’autovettura e portato in una foresta, ove era stato picchiato e minacciato di morte. A seguito delle sue implorazioni, i sequestratori avevano deciso di lasciarlo in vita avvertendolo che avrebbe dovuto lasciare immediatamente il Paese, poichè i membri della comunità avevano già pagato dei killers per farlo uccidere ed inoltre lo avevano denunciato alle autorità. Egli era, quindi, fuggito in Libia, dove era stato subito arrestato e, dopo tre settimane, liberato, ed aveva poi trovato un’occupazione lavorativa come muratore. Subiti maltrattamenti in Libia, si era imbarcato per l’Italia, ove era giunto il 15 aprile 2017.

2.- Il Tribunale adito ha rigettato il ricorso di H.O. richiamando, quanto alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, i requisiti, ritenuti insussistenti nella specie, richiesti per tale riconoscimento dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2.

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria, ha rilevato il Tribunale la mancanza di prova del pericolo di morte cui sarebbe esposto il ricorrente in caso di rientro in Nigeria, sottolineando la inverosimiglianza del racconto, ritenendo non credibile, in particolare, che la sua comunità di appartenenza non si fosse dapprima opposta al matrimonio chiedendogli poi di allontanare la moglie, e che dopo almeno dieci anni dal suo allontanamento dal villaggio di origine venisse ancora convocato alle riunioni di quella comunità.

Poco credibile è apparsa al Tribunale altresì la circostanza della distruzione del santuario, avuto riguardo al grado di cultura – licenza media – ed alla posizione di imprenditore raggiunta dal richiedente, che doveva difendere, come anche il racconto dell’ascolto delle sue preghiere di lasciarlo in vita da parte dei killers che lo avevano sequestrato.

Inverosimile è stata ritenuta dal Tribunale la narrazione anche quanto alla circostanza che un gruppo di malviventi avrebbero preso di mira il ricorrente per convincerlo a collaborare in una rapina presso l’azienda in cui lavorava, non sembrando credibile che il gruppo di malviventi avesse avvertito con una lettera il datore di lavoro, e che, infine, questi, dopo averlo licenziato e denunciato alla polizia, l’avesse fatto scarcerare, considerando, tra l’altro, che il ricorrente allegava di aver saputo solo dopo la scarcerazione del licenziamento.

Il Tribunale ha ritenuto poi che il ricorrente, se reimpatriato, non corra alcun pericolo di vita, provenendo da una regione della Nigeria, l’Anambra State, che non è oggetto di attacchi terroristici, concentrati nel Nord- Est dello Stato, citando la fonte dell’acquisizione di tali informazioni, che è il sito (OMISSIS).

Nè sussistono, ad avviso del Tribunale, i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione umanitaria, posto che egli non ha prospettato una situazione familiare o di salute tale da indurre all’accoglimento della relativa domanda.

3.- Il ricorso per cassazione nei confronti di tale decreto è affidato a quattro motivi. Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, per nullità della sentenza o del procedimento”. Il provvedimento impugnato non rispetterebbe i criteri posti dall’art. 132 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 4, per la erroneità della indicazione della controparte del ricorrente (Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa anzichè di Catania) e per la illogicità e contraddittorietà della motivazione, avuto riguardo alla falsa ricostruzione delle ragioni sottese alla decisione, che, nella valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente, fa riferimento ad una storia di vita che non è quella dallo stesso riferita.

2.- Il motivo è immeritevole di accoglimento nella sua duplice articolazione.

2.1. – Sotto il primo profilo, è sufficiente, per escluderne il fondamento, richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c. e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (v., tra le altre, Cass., ord. n. 19437 del 2019).

2.2. – Quanto al rilievo relativo alla erronea ricostruzione delle ragioni sottese alla decisione, va rilevato che, seppure effettivamente alcune delle ragioni poste a base del convincimento del giudice circa la non credibilità della narrazione del richiedente non trovano rispondenza nel racconto di H.O. (in particolare, il riferimento alla progettazione di una rapina presso l’azienda nella quale il ricorrente lavorava in cui alcuni malviventi avrebbero tentato di coinvolgerlo riferendone poi con una lettera al suo datore di lavoro, che lo avrebbe licenziato e denunciato alla polizia), tuttavia il provvedimento impugnato si basa sul rilievo di tutta una serie di altre incongruenze rilevate nel racconto. Ci si riferisce, in particolare, alla non opposizione della comunità di appartenenza del ricorrente posta a raffronto con la successiva richiesta di allontanare la donna; alla circostanza che dopo almeno dieci anni dal suo allontanamento dal villaggio di origine venisse ancora convocato alle riunioni di quella comunità; alla narrazione relativa alla distruzione del santuario ad opera del ricorrente, avuto riguardo al grado di cultura – licenza media – ed alla posizione di imprenditore raggiunta dal richiedente, che doveva difendere, come anche al racconto dell’ascolto delle sue preghiere di lasciarlo in vita da parte dei killers che lo avevano sequestrato.

L’insieme di tali circostanze, nella prospettazione del giudice di merito, era di per sè tale da inficiare l’attendibilità del suo racconto.

3. – Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 35-bis, comma 9, come coordinato con la Legge di Conversione n. 46 del 2017 (recte: del D.Lgs. n. 25 del 2008), per la mancata considerazione, ai fini della valutazione del pericolo per l’incolumità del richiedente in caso di rimpatrio, della situazione del Paese di transito, la Libia.

4. – La doglianza è fondata nei termini di seguito precisati.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese (v. Cass., ordd. n. 9185 del 2020, n. 31676 e n. 2861 del 2018).

La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato poi che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (v. Cass., n. 13096 del 2019).

Nella specie, la deduzione da parte del ricorrente di aver subito violenza in Libia, dove si era recato su esortazione di un amico con la prospettiva di rinvenire colà una sistemazione lavorativa, deduzione non generica, ma accompagnata dall’allegazione di essere stato tenuto in stato di prigionia, quotidianamente sottoposto a maltrattamenti, in linea con la situazione di “emergenza Nord Africa”, con conseguente compromissione delle sue condizioni psico-fisiche, e dunque con evidenziazione della connessione tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, avrebbe richiesto un approfondimento da parte del giudice di merito, che ha, invece, del tutto ignorato la circostanza.

5.- Resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo l’esame del terzo e del quarto motivo, attinenti al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria quale effetto dei maltrattamenti subiti in Libia.

6.- Conclusivamente, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso, mentre deve essere rigettato il primo, assorbiti gli altri. Il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Catania in diversa composizione – cui è demandato altresì al regolamento delle spese del presente giudizio – che la riesaminerà alla luce dei principi di diritto enunciati sub 4.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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