Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13564 del 30/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29171-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 220/2009 della COMM.TRIB.REG. della Campania,

depositata il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G., lavoratore marittimo, in data 21.11.2005 presentava istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate dall’Istituto per la previdenza dei lavoratori marittimi, in qualità di sostituto di imposta, sulle indennità per inabilità assoluta al lavoro corrisposte negli anni 2002, 2003 e 2004. Con provvedimento del 10.3.2006 l’Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta, osservando che l’indennità in oggetto non ha natura risarcitoria ma è assimilabile al reddito di lavoro che sostituisce, quindi tassabile.

C.G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n.5 del 2008.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 26.11.2009.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per quattro motivi.

L’intimato non resiste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Violazione e falsa applicazione “del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6, 46 e 48 nella versione vigente (ora art. 135) in combinato disposto con il R.D.L. n. 1918 del 1937, artt. 6 e 24, D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cui ha ritenuto applicabile il R.D.L. n. 1218 del 1937, art. 24 norma da ritenersi abrogata a decorrere dal 1.1.1974 a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 82 istitutiva dell’Irpef.

Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha stabilito che, in materia d’imposte sui redditi, essendo venuta meno, con l’abrogazione dell’imposta sulla ricchezza mobile, l’esenzione prevista dal R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, comma 2, l’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro corrisposta ai lavoratori marittimi dall’ente previdenziale è soggetta a tassazione, poichè la stessa è strettamente ed indissolubilmente collegata al rapporto di lavoro e, come tale, necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, il quale testualmente stabilisce che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi. e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. (Sez. 5, Sentenza n. 18022 del 14/09/2016, Rv. 641126 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 8121 del 23/05/2012, Rv. 622689 – 01).

2.Insufficiente pronuncia su un fatto controverso e decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui non ha ritenuto l’intervenuta abrogazione del R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24.

3.Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6, 46 e 48, R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, D.P.R. n. 597 del 1973, art. 82 e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 41 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui la Commissione tributaria regionale sostiene apoditticamente che l’indennità in oggetto ha natura assistenziale ovvero risarcitoria.

4.Insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha affermato che l’indennità in parola è erogata in via occasionale solo in caso di temporanea assenza dal lavoro.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti.

In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

La peculiarità della materia giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese per l’intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA