Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13564 del 30/05/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 13564 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi. I
Roma, 4;-5/1.1
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERA:
IL

3 0 MAG. 2013
Il Fu j

rio GiudiziaM
GONA

Data pubblicazione: 30/05/2013

,
,Ct. 50819/2010 (Avv. Pucciariello)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n.

Migit» I U. gc\ \ i°

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
Resistente
contro
il signor GIOVANNINI ANGELA
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 165/10/2009 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Roma
PREMESSO
Che con nota 22049 del 14/9/2012 la Direzione Provinciale di Rieti ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 24/10/2012

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:

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