Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13564 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 01/07/2016), n.13564

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2010 P.R., C.B. ed I. evocavano, dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, il Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere, ai sensi della L. n. 89 del 2001, l’equa riparazione relativamente al danno sofferto a causa della durata non ragionevole di giudizio di ottemperanza svoltosi avanti al Consiglio di Stato dal novembre 2003 al dicembre 2012.

L’adita Corte d’appello, con decreto depositato il 7 aprile 2014, liquidava per ciascuna ricorrente indennizzo pari ad Euro 4.500,00, oltre ad interessi dalla domanda, riconoscendo un’eccedenza di sei anni e due mesi rispetto alla durata ragionevole del giudizio presupposto.

Per la cassazione di questo decreto l’Amministrazione ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

Le intimate hanno resistito con controricorso, illustrato anche da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo il Ministero ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 132 c.p.c., deducendo la nullità della pronuncia per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, per essere stato indicato nella prima parte un indennizzo pari ad Euro 2.500,00, trasposto poi nella successiva parte nel diverso importo di Euro 4.500,00.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta nel controricorso: essa è fondata non rispondendo l’atto al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, e cioè la individuazione del giudizio presupposto e la indicazione delle vicende ad esso relative, nonchè il contenuto del decreto con il quale la domanda è stata accolta.

Invero, “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (Cass. n. 1926 del 2015; Cass. n. 7825 del 2006).

Tali requisiti sono del tutto carenti nella specie ed il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 564,00, oltre alle spese forfetarie e agli accessori di legge;

dispone la distrazione delle spese in favore del difensore delle controricorrenti, avv. Teodoro Katte Klitsche de la Grange, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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