Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13563 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MONTFIN SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo

studio degli avvocati FANTOZZI AUGUSTO e GIULIANI FRANCESCO, che la

rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) (d’ora in poi detta Agenzia o

Ufficio o Amministrazione) in persona del Direttore Generale pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI SPA, già RILENO SPA in persona dell’amministratore

delegato pro-tempore, appartenente al Gruppo Equitalia – Agente per

la riscossione dei tributi per le province di Bergamo, Brescia, Como,

Cremona, Lecco, Milano, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese, Società

Unipersonale, Direzione e coordinamento di Riscossione SpA,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso

lo studio dell’avv. PAOLO BOER, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. MARIA ROSA VERNA, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 35/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 6.5.08, depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositala in cancelleria la seguente relazione:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Tributaria, RELAZIONE AI SENSI dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n. 19399/2009;

Il relatore cons. Dr. Giuseppe Caracciolo;

letti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di Milano ha respinto l’appello di “Montfin srl” -appello proposto contro la sentenza n. 166/01/2006 della CTP di Lecco che ha rigettato il ricorso della medesima società- ed ha così confermato l’intimazione di pagamento della somma di Euro 94.722,65 (nonchè la sottostante cartella di pagamento contro la quale pure il ricorso era proposto, sull’assunto che quest’ultima non fosse mai stata notificata alla contribuente società) adottata dalla concessionaria per la riscossione per la provincia di Lecco “Rileno spa”.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo “fondate le ragioni dell’Agenzia delle Entrate nell’atto di costituzione in grado di appello, mentre … infondati i motivi di appello proposti dal contribuente”, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

La Montfin ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’agenzia e la concessionaria si sono costituite con separati controricorsi.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il secondo motivo di censura (rubricato come:”Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 132, comma 2, n. 4, dell’art. 36, comma 2, n. 4 e art. 111 Cost. – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, assistito da idoneo quesito) – che può essere esaminato per primo perchè più “liquido” e di agevole soluzione, ed assorbente rispetto ai residui- la ricorrente società si duole dell’inidoneità della motivazione come elemento essenziale della sentenza, per difetto dei suoi caratteri minimi.

Il motivo appare manifestamente fondato, e la sentenza deve essere cassata con rimessione della controversia ad altra sezione della stessa CTR di Milano, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui:” Sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione. (Nella specie, la motivazione della sentenza di appello, pronunciata dalla commissione tributaria regionale, si esauriva nella seguente proposizione ermetica: “la sentenza appellata è fondata sull’esame delle richieste formulate dal contribuente nel ricorso, per cui vi è corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nè le argomentazioni svolte dall’A.F. appaiono sufficienti per poter modificare, riformare o ribaltare la sentenza appellata che deve ritenersi motivata “ad substantiam”) (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16581 del 16/07/2009).

Nella specie di causa il giudicante ha mancato a motivare su tutti due i versanti, quello di diritto e quello di fatto (formulando apparenti argomenti di contenuto assolutamente apodittico), sicchè si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima CTR della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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