Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13563 del 20/05/2019

Cassazione civile sez. I, 20/05/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 20/05/2019), n.13563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14937/2018 proposto da:

C.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Francesca Vitulo giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2724/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

del 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/4/2019 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.A. impugnava la decisione emessa dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna – sezione di Forlì-Cesena, insistendo per la concessione della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

In particolare il migrante riferiva di essere nato in (OMISSIS), di appartenere all’etnia Sou Sou e di professare la religione musulmana e fondava la propria richiesta di protezione internazionale sul pericolo di vita al quale sarebbe stato esposto in caso di rimpatrio, atteso che, durante una partita di calcio, aveva commesso un fallo ai danni di un giocatore, figlio di un capitano dell’esercito, cagionandone la morte sul campo.

C.A. raccontava che, dopo essere stato trattenuto in carcere per un mese in conseguenza dell’accaduto, era stato liberato e, dietro consiglio del comandante della polizia, era fuggito perchè minacciato di morte dal padre del giocatore morto; precisava inoltre di non aver potuto ottenere la protezione dalla polizia perchè la Guinea è fortemente sottomessa al potere dei militari; dichiarava infine di essere entrato in Italia nel 2014 dopo aver trascorso un anno in Libia, dove era stato ingiustificatamente condotto in prigione e aveva subito diverse violenze.

Il Tribunale di Bologna, ritenute credibili le dichiarazioni del richiedente asilo, riconosceva, in parziale accoglimento del ricorso, il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. A seguito del gravame proposto dal Ministero dell’Interno la Corte d’appello di Bologna riteneva che il racconto del C., generico e lacunoso, non fosse credibile, reputava che il primo giudice avesse erroneamente identificato le ragioni della protezione umanitaria nelle condizioni della Libia, le quali invece risultavano irrilevanti, non trattandosi del paese di provenienza del ricorrente, e, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava il ricorso di C.A..

3. Ricorre per cassazione avverso tale pronuncia C.A., affidandosi a tre motivi di impugnazione.

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 “per non avere la Corte d’appello applicato nella specie il principio dell’onere probatorio attenuato così come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 27310/2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 3, comma 5”: la corte distrettuale, nell’affermare che il racconto dell’appellante, generico e lacunoso, non era credibile, avrebbe omesso di considerare che le lacune probatorie del narrato non comportavano necessariamente l’inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice di merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. da a) ad e).

La corte distrettuale, omettendo di assolvere il dovere di cooperazione cui era tenuta e di esercitare i propri poteri istruttori officiosi nell’accertamento dei fatti rilevanti, avrebbe erroneamente ritenuto che il racconto del richiedente asilo non fosse specifico e verosimile, trascurando non solo di considerare che questi aveva formulato tempestivamente la domanda di protezione internazionale e aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, conformemente al disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) e d), ma anche di apprezzare i fatti riguardanti il paese d’origine, documentati da parte ricorrente, da cui risultava che la Guinea era stata per circa cinquant’anni governata da un regime militare, caratterizzato da barbarie atroci compiute a mani dei militari e denunciate da Amnesty International.

4.2 La valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è vincolata ai criteri indicati dalle lett. a) e d) e deve essere compiuta in modo unitario (lett. e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma (Cass. 8282/2013).

Il collegio di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’interno del provvedimento impugnato, ha ritenuto che il richiedente non solo non avesse compiuto alcuno sforzo per circostanziare la domanda (come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. a, appena citato), limitandosi a rendere dichiarazioni generiche, lacunose e prive di elementi di riscontro, ma avesse anche fornito (rispetto al criterio previsto dalla successiva lett. c) una versione dei fatti non plausibile nei suoi punti salienti.

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto dal ricorrente, trattandosi di censura attinente al merito; per contro, poichè il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, il giudizio circa la credibilità del ricorrente non può essere censurato sub specie di violazione di legge (Cass. 3340/2019), come nel caso di specie.

Il motivo in esame risulta così inammissibile, dato che, attraverso la denuncia della violazione di norme di legge relative alla valutazione sulla credibilità del richiedente la protezione internazionale, finisce per fornire una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal Tribunale e rappresenta così un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che rimane estranea al vizio denunciato.

La constatazione dell’inverosimiglianza del racconto esimeva poi il Tribunale dal compiere un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine.

In vero in materia di protezione internazionale l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018).

5.1 Il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), per non avere la Corte d’appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come meglio definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07 del 17/2/2009 e per non aver applicato il principio della valutabilità del paese di transito D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, in applicazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15466/2014): la corte distrettuale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, avrebbe dovuto valorizzare tanto la situazione del paese di origine, fuori dal controllo delle autorità statuali sotto il profilo del controllo della violenza, quanto la situazione di violenza indiscriminata derivante dal conflitto armato esistente in Libia, paese in cui il richiedente asilo si era effettivamente radicato.

5.2 Il motivo è inammissibile.

Lo stesso ricorrente infatti ha rappresentato (a pag. 3 del ricorso) di aver richiesto al giudice di primo grado il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, umanitaria, vedendo accogliere dal Tribunale soltanto quest’ultima domanda.

Nessuna impugnazione è stata proposta dal C. avverso il rigetto della domanda presentata in via principale, dato che l’appellato ha chiesto, per sua stessa ammissione (pag. 5 del ricorso), il rigetto dell’appello e la conferma di quanto disposto dal provvedimento di primo grado.

Il che ha comportato, a mente dell’art. 329 c.p.c., comma 2, acquiescenza alle parti della prima decisione non impugnate, che sono passate pertanto in giudicato.

Rimane così precluso l’esame di ogni questione relativa alla protezione sussidiaria, dato che la domanda in origine proposta a tal fine risulta oramai coperta dal giudicato.

6.1 Il terzo motivo di ricorso assume la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 per non avere la Corte d’appello riconosciuto la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali dello Stato Italiano e per non avere applicato, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 15466/2014) il principio della valutabilità del paese di transito D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3: la corte distrettuale, in violazione di tali norme, da un lato avrebbe omesso di valorizzare tutti gli elementi di fatto relativi alla situazione esistente in Guinea emersi nel corso del procedimento amministrativo e giurisdizionale di primo grado, dall’altro non avrebbe preso in considerazione il criterio dell’integrazione sociale in Libia, dove il C. si era effettivamente radicato, malgrado la giurisprudenza di legittimità individui tale circostanza tra gli elementi sintomatici della vulnerabilità legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria.

Allo stesso modo il collegio d’appello avrebbe omesso di effettuare qualsiasi bilanciamento fra l’integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del paese di origine del migrante.

6.2 Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili dedotti.

6.2.1 La corte distrettuale, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto che il richiedente asilo non fosse meritevole di qualsiasi forma di protezione, sull’implicito presupposto che la mancata verosimiglianza delle allegazioni addotte a suffragio della richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria vanificasse la relativa richiesta.

A fronte di tali accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

6.2.2 La questione in merito all’avvenuto radicamento del C. in Libia non è stata in alcun modo affrontata dalla corte distrettuale all’interno della decisione impugnata e il ricorrente non ha indicato se la stessa era stata allegata in sede di merito e dove era stata posta. Ne discende l’inammissibilità del profilo di doglianza, in quanto, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).

6.2.4 Il medesimo principio trova applicazione rispetto all’asserito mancato bilanciamento fra l’integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del paese di origine.

Vero è che il Tribunale era chiamato a valutare, secondo il regime applicabile ratione temporis (Cass. 4890/2019), la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, all’esito di una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass. 4455/2018). Il che tuttavia presupponeva che il migrante allegasse e dimostrasse, oltre alle ragioni che l’avevano spinto ad allontanarsi dal paese di origine, la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, dato che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018).

La sentenza impugnata tuttavia non fa il minimo cenno a una simile condizione di integrazione, che dalla lettura della decisione impugnata non risulta fosse stata posta dall’appellato; nè dalla narrativa del ricorso per cassazione (dove si fa soltanto richiamo a un contratto di apprendistato prodotto in sede di appello), come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che questi, nel corso del giudizio di merito, avesse rappresentato un proprio percorso di integrazione nel tessuto sociale nazionale.

Ne discende, anche sotto questo profilo, l’inammissibilità della censura a motivo della sua novità.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2019

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