Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13563 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Società Agricola Cooperativa Frutticoltori CAFA (OMISSIS),

quale

incorporante la Cooperativa Frutticoltori (OMISSIS) Società

Agricola,

in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma,

alla piazza Priscilla n. 4, presso lo studio dell’avv. Cohen Stefano,

dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Heinz Cora, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di (OMISSIS), in persona del legale rapp.te pro

tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Confalonieri 5 , presso lo studio

dell’avv. Manzi Luigi, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura;

– controricorrente –

– nonchè-

Società Agricola Cooperativa Frutticoltori CAFA (OMISSIS), in

persona

del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla piazza

Priscilla n. 4, presso lo studio dell’avv. Stefano Cohen, dal quale

è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Heinz Gora, giusta procura

in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di (OMISSIS), in persona del legale rapp.te pro

tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Confalonieri 5, presso lo studio

dell’avv. Luigi Manzi, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Trentino A. Adige n. 23/06/02 depositata il 21/11/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 30/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udito l’avv. Coen per il ricorrente e per il controricorrente l’avv.

Albini per delega;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. IANNELLI Mario, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le controversie promosse con distinti ricorsi da Società Agricola Cooperativa Frutticoltori CAFA (OMISSIS) e dalla Cooperativa Frutticoltori (OMISSIS) Società Agricola contro il Comune di (OMISSIS) sono state definite con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalle contribuenti contro la sentenza della CTP di Bolzano n. 14/1/2005 che aveva respinto il ricorso delle medesime contribuenti avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di rimborso 8390 e 8391 ICI per gli anni 2000-2003.

Il ricorso proposto dalla Società Agricola Cooperativa Frutticoltori CAFA (OMISSIS), quale incorporante la Cooperativa Frutticoltori (OMISSIS) Società Agricola (R.G. 1112/09) si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS).

Avverso la stessa sentenza ha proposto analogo ricorso per Cassazione la Società Agricola Cooperativa Frutticoltori CAFA (OMISSIS). Resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS). Il relatore ha depositato le relazioni ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 30/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Nel merito, con primo motivo le ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 24 e 29, D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. I fabbricati rurali, in quanto strumentali alla manipolazione, trasformazione, conservazione e alienazione dei prodotti agricoli, non sarebbero soggetti all’ICI prescindendo dalla coincidenza soggettiva tra proprietà del terreno e del fabbricato.

Con secondo motivo le ricorrenti assumono la insufficiente motivazione circa la necessaria correlazione tra proprietà o possesso dei fabbricati e dei terreni.

Con terzo motivo le ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie formulate e la pronuncia sarebbe comunque viziata da insufficiente motivazione.

Con quarto motivo le ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie formulate in ordine all’inquadramento catastale dei fabbricati e la pronuncia sarebbe comunque viziata da insufficiente motivazione.

Le censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondate. Come recentemente affermato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009), in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23-bis conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda; l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS), al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Poichè gli immobili oggetto di causa risultano classificati come categoria (OMISSIS), va esclusa un’esenzione degli stessi dall’ICI per gli anni 2000-2003.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., va così corretta, la motivazione della decisione impugnata.

Quanto sopra ha effetto assorbente sulle censure in ordine alla motivazione.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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