Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13563 del 01/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 01/07/2016), n.13563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20706/2014 proposto da:

EREDI L.A., in persona dei signori L.E., L.

N., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BRUNO FORTE, giusta procura per atto Notaio Flavia

Colangelo del 13/05/2014, rep. 22416 in atti;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 75/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

15/04/2013, depositato il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2010 presso la Corte d’appello di Perugia, L.A. riassumeva un giudizio, già proposto davanti alla Corte di appello di Roma – poi dichiaratasi incompetente per territorio – contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della L. n. 89 del 2001, per ottenere l’equa riparazione relativamente al danno sofferto a causa della durata non ragionevole di un giudizio promosso avanti al TAR Lazio.

L’adita Corte d’appello dichiarava l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva del convenuto ministero.

Per la cassazione di questo decreto gli eredi di L.A., C.A., L.E. e M., hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria costitutiva ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano violazione, falsa e mancata applicazione in relazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, art. 3, comma 3 e art. 2 (ratione temporis applicabile prima della riforma della L. n. 89 del 2001, apportata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224) e dell’art. 81 c.p.c., per avere il giudice d’appello dichiarato inammissibile il ricorso senza avere considerato che il giudizio per equa riparazione era stato introdotto, con ricorso depositato il 27.10.2005, dinanzi alla Corte di appello di Roma, dichiaratasi incompetente, con riassunzione avanti alla Corte di appello di Perugia.

Il ricorso – da scrutinare nel contesto della disciplina anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55 (Misure urgenti per la crescita del Paese), conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, non applicabile ratione temporis (posto che lo ius superveniens si applica ai ricorsi per equa riparazione depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) – è fondato.

Nella specie, essendo incontroverso che l’atto di riassunzione era stato depositato tempestivamente e che non era dubbia la individuazione del giudizio che le parti avevano inteso riassumere, la erronea indicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri quale parte di quel giudizio era certamente riferibile ad un errore, inidoneo, in quanto tale, ad inficiare l’attitudine del ricorso a riassumere il processo iniziato dinnanzi a giudice dichiaratosi incompetente.

Del resto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1225, prevede: “Le disposizioni di cui al comma 1224, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224, ed al presente comma”.

D’altra parte le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui la L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (nella specie, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’economia e delle finanze), ma, in forza dell’ineludibile principio dell’effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (Cass., S.U., n. 8516 del 2012).

La Corte d’appello ha, dunque, errato nell’escludere che potesse operare, nella specie, la speciale disciplina sanante prevista dalla citata disposizione.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti due motivi di ricorso.

In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia perchè, in diversa composizione, proceda all’esame della domanda di equa riparazione proposta dalle ricorrenti.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo;

cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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