Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13562 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24196-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M.L., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA E. FAA’ DI BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

COMBARIATI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

B.P. DECEDUTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 153/2009 della COMM.TRIB.REG. della Calabria,

depositata il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di B.P., titolare della omonima impresa avente ad oggetto “commercio al dettaglio di articoli da regalo, vetreria e cristalleria e costruzione di fabbricati”, l’Agenzia delle Entrate notificava al predetto contribuente tre avvisi di accertamento con i quali rettificava i ricavi dichiarati maggiorandoli nei seguenti termini: da Lire 50.622.000 a Lire 171.960.000 per l’anno di imposta 1994; da Lire 96.382.000 a Lire 200.322.000 per l’anno di imposta 1995; da Lire 31.184.000 a Lire 273.184.000 per l’anno di imposta 1996.

Contro gli avvisi di accertamento B.P. proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, che, previa riunione, li accoglieva con sentenza n. 154 del 2005, ritenendo inesistenti le notificazioni degli avvisi di accertamento con conseguente inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto prevista dall’art. 156 c.p.c., comma 3.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 9.7.2009. Il giudice di appello rilevava d’ufficio una questione pregiudiziale di rito che individuava nel difetto di sottoscrizione dell’atto di appello, effettuato dal Capo Area Controllo delegato senza il deposito di una specifica delega rilasciata dal Direttore dell’Ufficio; inoltre confermava la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto inesistente, quindi non sanabile, la notificazione degli avvisi di accertamento effettuata presso i locali dell’azienda che, al momento delle notificazioni, erano stati dati in affitto a B.G., e considerato che l’Ufficio non aveva dimostrato l’esistenza di alcun collegamento tra il soggetto al quale erano stati consegnati gli atti ( L.F.) ed il contribuente destinatario degli avvisi.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per tre motivi.

P.M. e B.M., in qualità di eredi, resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non sussistendo alcuna norma che preveda la necessità di una apposita delega del direttore dell’Ufficio per la sottoscrizione dell’atto di appello.

Il primo motivo è fondato. Nel processo tributario del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11 attribuiscono la qualità di parte e la corrispondente capacità di stare in giudizio all’Ufficio finanziario impersonalmente, e non personalmente al titolare dell’ufficio. Ne consegue che la sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di delega da parte del titolare dell’Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poichè la delega da parte del titolare dell’Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’Ufficio con competenze specifiche. Allorchè non sia in contestazione la provenienza dell’atto d’appello dall’Ufficio finanziario competente, le questioni relative agli effettivi poteri del firmatario dell’appello possono porsi, ipoteticamente, solo in chiave di non appartenenza del firmatario all’Ufficio appellante o di usurpazione di tali poteri, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’Ufficio e ne esprima la volontà (Sez. 5, Sentenza n. 13908 del 28/05/2008, Rv. 603679 – 01; Cass.Sez.5 n.28036 del 2009).

Nel caso di specie dalla stessa sentenza risulta che l’atto di appello è stato sottoscritto dal “capoarea controllo delegato” nonchè dal “capo team assistenza legale”.

2.Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 52 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, considerato che la proposizione dell’atto di appello era stata debitamente autorizzata.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

3.Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e art. 156 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha affermato che non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di un collegamento tra il destinatario dell’atto ed il soggetto che lo ha materialmente ricevuto individuata in L.F., la quale al contrario risulta indicata nella relata di notifica come “incaricata a ricevere”.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha fissato i criteri distintivi della fattispecie di “inesistenza” della notificazione rispetto alle ipotesi di nullità della stessa, stabilendo che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, i quali consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01). Ha ulteriormente precisato che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte destinataria dell’atto (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 – 01).

Nel caso in esame è incontroverso che la notificazione è stata eseguita, nelle forme di legge, anzichè presso il domicilio fiscale nel comune di residenza del contribuente, nei locali di svolgimento dell’attività che erano stati ceduti in affitto da B.P. a B.G., che gli avvisi sono stati materialmente consegnati a F.L. qualificatasi come “incaricata al ritiro” (pag.9 controricorso) e che sono stati tempestivamente impugnati dal destinatario B.P.. Pertanto, anche ipotizzando la sussistenza di una causa di nullità della notificazione, essa è comunque sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 3.

In accoglimento del primo e terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria per il giudizio di merito. Le spese saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

 

Accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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