Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13562 del 30/05/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 13562 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma ,(57..5–/g
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
!L

3 MAG 2013

Data pubblicazione: 30/05/2013

Ct. 11250/2011
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER C I NDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 711 l I /2011
! d

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
aes.rmmailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
La primula snc di Laterza & Donnaloia
in punto
annullamento della sentenza n. 1/10/2010 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria regionale di Bari
PREMESSO
Che

con

nota

del

13.9.2012

la Direzione Provinciale di Bari ha comunicato che la società La Primula,
nonché la Sig. Donnaloia, e il sig. Laterza hanno presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio. ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.

Roma, 22 gennaio 2013

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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