Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13562 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18227-2009 proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale ad

litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 26.5.08, depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARACCIOLO Giuseppe;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SORRENTINO

Federico.

La Corte:

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Corte Suprema di Cassazione Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria, relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n. 18227/2009.

Il relatore cons. Dott. Caracciolo Giuseppe, letti gli atti depositati:

Osserva:

G.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino n. 24/33/2008, depositata il 4.6.2008, con la quale – in controversia concernente ritenute alla fonte per l’anno 1996 – è stato disatteso l’appello dal medesimo G. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il ruolo e la conseguente cartella esattoriale, ricorso proposto nel contesto sia dell’Agenzia delle Entrate che della concessionaria Equitalia Nomos spa.

La sentenza impugnata ha disatteso le numerose censure rivolte sia nei confronti dei capi della sentenza di primo grado concernenti il merito che nei confronti dei capi concernenti la regolazione delle spese di lite.

La parte contribuente ha proposto ricorso affidandolo a sedici motivi.

L’Agenzia non ha proposto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

I motivi (che sono tutti improntati alla tipologia del vizio di violazione o falsa applicazione di legge) appaiono tutti inammissibili o per totale difetto del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. ovvero per inidoneità del quesito medesimo.

Alla prima tipologia appartengono i motivi di impugnazione articolati ai numeri 3, 5, 6, 7, 15 dell’atto di ricorso per cassazione, siccome il predetto quesito risulta necessario in ogni tipologia di vizio di violazione o falsa applicazione di legge, quand’anche detto violazione sia del genere “omessa pronuncia”. Alla seconda tipologia appartengono invece i motivi di impugnazione residui, i quali appaiono carenti dei requisiti prescritti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c., rivelandosi generici, privi di riferimento alla fattispecie ed anche inconferenti rispetto alle ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007).

In specie, il difetto puntualmente ricorrente, nella formulazione dei quesiti di cui ora si tratta è il difetto di inerenza rispetto alla specie di causa, risultando così la formulazione del tutto astratta e vaga, ciò che rende il quesito inidoneo a costituire momento di chiarimento ed enucleazione della reale consistenza della censura. In termini Cass. Sez. U, Sentenza n. 18759 del 09/07/2008:”Con riferimento al quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., lo stesso è inadeguato, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie”. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato che le spese di lite non devono essere regolate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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