Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13562 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 01/07/2016), n.13562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19275/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

e contro

P.S., D.V.L.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA del 07/10/2013,

depositato il 15/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24 luglio 2009 P.S. e D.V.L. hanno proposto avanti alla Corte d’appello di Roma domanda per ottenere l’equa riparazione del danno derivante dall’eccessiva durata di un processo dagli stessi introdotti dinanzi al Tribunale di Sassari, con atto di citazione notificato il 21 aprile 1989, al fine di ottenere la rimozione delle opere arbitrariamente realizzate dai convenuti, definito, in primo grado, con sentenza depositata il 14 maggio 2007, appellata avanti alla Corte di appello di Cagliari, con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2008, e definita con dichiarazione di estinzione del 6 aprile 2009.

La Corte ha accolto la domanda osservando che la durata complessiva avrebbe dovuto essere di cinque anni, secondo gli standard della Corte di Cassazione, mentre la durata irragionevole si era protratta per quindici anni, per cui determinato il quantum in Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni ed Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo successivo, ha determinato in Euro 14.250,00 il risarcimento spettante a ciascun ricorrente, oltre accessori.

L’Amministrazione soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione contenente due motivi di censura. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione c/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e art. 112 c.p.c., il Ministero ricorrente censura la omessa pronuncia di improcedibilità dell’originario ricorso stante l’eccezione di decadenza sollevata dal medesimo fin dalle prime difese con riferimento alla tardività della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

L’assunto è fondato.

Al riguardo, deve anzitutto considerarsi che la L. n. 89 del 2001, che disciplina il procedimento per il conseguimento dell’equo indennizzo da durata irragionevole del processo, non contiene una previsione legale tipica che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione la omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza. L’art. 3 della citata legge nel testo ratione temporis applicabile nella specie – come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7020 del 2012) –

contempla solo un termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa all’Amministrazione, mentre l’art. 4 prevede la decadenza dalla domanda soltanto nella ipotesi di deposito del ricorso oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il procedimento la cui irragionevole durata si denuncia. Per detta ragione le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 5700 del 2014, hanno affermato il principio secondo cui nei procedimenti in questione, in applicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità (artt. 164 e 291 c.p.c.), già esistente nel sistema, siccome dettato con riferimento al processo di cognizione, la comparizione di entrambe le parti avrà un effetto sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, mentre il giudice potrà, in difetto di spontanea costituzione del resistente all’udienza fissata nel decreto e di comparizione del solo ricorrente, procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso.

Tuttavia nella specie si verte nella diversa ipotesi di quando l’ordine di rinnovazione della notificazione resta inadempiuto nel termine perentorio all’uopo concesso, per cui restano integrati i fatti costitutivi dell’estinzione e ciò che ne può conseguire sul piano formale dell’esercizio dei poteri delle parti e del giudice è la cancellazione della causa dal molo, che deve essere disposta d’ufficio dal giudice, con contemporanea ed automatica estinzione del processo, senza alcuna possibilità di riassunzione. Tale estinzione è immediata ed opera anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione, e comporta che, pur in assenza di eccezione, si pervenga ad una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilità di proseguire la causa in mancanza di regolare contraddittorio; ed in tal senso va interpretata anche una eventuale statuizione che provveda a definire il giudizio attraverso la cancellazione della causa dal ruolo (Cass., sent. n. 157 del 1998).

Nella specie, pertanto, la Corte di merito non avrebbe potuto far ricorso ad un ulteriore rinnovo del termine per la notificazione del ricorso – già assegnato ai sensi dell’art. 291 c.p.c. – non essendo possibile una nuova concessione a seguito del mancato rispetto del temine fissato dalla prima ordinanza per essere perenta detta facoltà.

Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo l’esame del secondo, relativo alla domanda subordinata di omessa pronuncia su circostanze relative alla complessità del giudizio.

Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e dichiarata la estinzione della causa introdotta avanti alla Corte di appello di Roma.

In applicazione del criterio della soccombenza il P. e la D. devono essere condannati al rimborso in favore dell’Amministrazione ricorrente delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito dichiara estinta la causa introdotta avanti alla Corte di appello di Roma;

condanna le parti controricorrenti in solido alla rifusione delle spese di entrambi i giudizi, di merito e in Cassazione, che liquida in favore dell’Amministrazione in complessivi Euro 500,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito, per ciascuna fase.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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