Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13561 del 20/05/2019

Cassazione civile sez. I, 20/05/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 20/05/2019), n.13561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19151/2018 proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro

Brandoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in

Porto Recanati (MC) Via Biagetti n. 1, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/2018 della Corte d’appello di Ancona,

depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2019 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 1 marzo 2018 Corte d’Appello di Ancona ha rigettato delle istanze di protezione internazionale avanzate da C.M., cittadino ucraino, il quale ha narrato di esser giunto in Italia per turismo, e di volervi restare per vivere con la madre, qui residente da svariati anni, dichiarando di non voler far ritorno nel suo Paese perchè consapevole di poter esser richiamato quale riservista in caso di guerra, e di non voler combattere.

Dopo aver escluso la sussistenza di una reale obiezione di coscienza, della prova di alcuna chiamata alle armi e dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, la Corte, per quanto d’interesse, ha evidenziato, in riferimento alla protezione umanitaria, che non erano state allegate situazioni di vulnerabilità soggettiva, comunque indimostrate, tali da giustificarne la concessione.

Ricorre il richiedente sulla base di un motivo, al quale l’Amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso una valutazione comparativa della sua situazione con riferimento al Paese di origine ed all’integrazione raggiunta in Italia.

2. Va, anzitutto, premesso che la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, che ha, tra l’altro, sostituito la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande proposte come nella specie, prima della sua entrata in vigore, che vanno valutate in base alla disciplina preesistente (Cass. n. 4890 del 2019), al lume della quale il motivo va rigettato.

3. Va rilevato che il permesso umanitario costituisce una misura residuale posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia, per garantire le situazioni, da individuare caso per caso, nelle quali, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non possa disporsi tuttavia l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 4455 del 2018; n. 23604 del 2017; n. 15466 del 2014, n. 26566 del 2013). Tale vulnerabilità deve esser, poi, riconnessa non alla generale condizione del Paese di provenienza ma al rischio del medesimo richiedente di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018 cit.).

4. La Corte territoriale ha evidenziato che il richiedente non aveva neppure allegato siffatta vulnerabilità, ed il ricorrente, pur invocando i principi giurisprudenziali in tema di protezione umanitaria, omette nuovamente di allegarla, richiedendo una valutazione comparativa (in tesi tra la condizione che potrebbe ottenere restando nel territorio nazionale e quella ottenibile in Ucraina), senza considerare che il presupposto della protezione umanitaria è sempre costituito dalla presenza di una condizione di vulnerabilità che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d’origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, non essendo al riguardo sufficiente il raggiungimento di un livello d’integrazione sociale, personale od anche lavorativa nè l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, in quanto la valutazione deve anzitutto verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva. E, su tale essenziale aspetto, il richiedente – che pur richiama, espressamente, tale giudizio comparativo – tace, continuando ad omettere ogni allegazione circa gli elementi connotativi della sua personale situazione.

5. Sotto altro profilo, va rilevato che, a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, e tanto non è ravvisabile nella specie. Al di fuori di tali ipotesi, il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. 8053/2014; Cass. 23940/2017). Ma, con la proposizione di siffatto motivo di ricorso, il ricorrente non può giammai rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, non essendo, com’è noto, consentito al giudice di legittimità di riesaminare e valutare il merito della causa.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Consta che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’Amministrazione controricorrente ha chiesto a questa Corte di revocarla, ma, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23972 del 2018), la competenza a provvedere sulla revoca per il giudizio di cassazione “spetta al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, similmente a quanto avviene nei procedimenti penali e con riguardo alla liquidazione degli onorari e delle spese del difensore in cassazione, ai sensi rispettivamente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 3 e art. 83, comma 2. Tale revoca, avendo efficacia retroattiva nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, commi 2 e 3, ripristina l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa e determina, perciò, le conseguenti restituzioni sulla base di accertamenti di fatto che esulano dai poteri cognitori della Corte di cassazione”.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. La declaratoria va resa a prescindere dalla circostanza che, come si è detto, il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (che, in tesi, potrebbe esser revocato). Il Collegio reputa, infatti, di dover dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9661 del 2019) secondo cui “ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 13, comma 1-quater, rileva il solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte”, e considerato che il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio è previsto, esclusivamente, nelle ipotesi di revoca del patrocinio o nelle ipotesi normativamente previste di rivalsa (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 134).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che si liquidano in Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2019

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