Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13561 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. II, 18/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 18/05/2021), n.13561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25689-2019 proposto da:

A.D., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO ALESSANDRINI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. cronol. 9842/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere BESSO MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

CHE:

1. A.D., cittadino della Nigeria, impugnava innanzi al Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, la decisione della Commissione territoriale, sezione di Ancona, che aveva respinto la sua domanda di protezione. Come si ricava dal ricorso, a sostegno della domanda aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese in quanto vi erano stati scontri nel villaggio, che i (OMISSIS) avevano ucciso i suoi genitori e cercato di ucciderlo, che era inizialmente fuggito a Lagos dal fratello e aveva poi lasciato la Nigeria.

Il Tribunale, con decreto 25 luglio 2019, n. 9842, ha rigettato la domanda.

Avverso la decisione del Tribunale di Ancona propone ricorso per cassazione A.D..

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1) Il primo motivo contesta “nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per apparenza della motivazione”, avendo il Tribunale motivato il difetto di credibilità delle dichiarazioni con mere clausole di stile, senza riferimenti concreti alla specifica vicenda del ricorrente.

Il motivo è fondato. Il provvedimento impugnato si limita infatti ad indicare il nome e il cognome del ricorrente, ma è per il resto del tutto privo di riferimenti alla concreta vicenda di A.D., al suo atto di ricorso e alle censure da egli mosse alla decisione di diniego della Commissione territoriale. Circa la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, il Tribunale sì le giudica inattendibili, non circostanziate e contraddittorie, ma non dà al riguardo giustificazione alcuna se non mediante una generica condivisione delle deduzioni della Commissione, con motivazione del tutto apparente (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018).

2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti tre (che denunciano il secondo omessa motivazione circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria in quanto richiedente proveniente dalla Libia; il terzo omesso esame del conflitto definito come “questione (OMISSIS)”; il quarto difetto di motivazione in relazione alla situazione di vulnerabilità del ricorrente sia per le persecuzioni subite che per la grave situazione di conflitto ed emergenza umanitaria presente in Nigeria).

II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Ancona, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della sezione seconda civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA