Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13561 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. II, 18/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 18/05/2021), n.13561
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25689-2019 proposto da:
A.D., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO ALESSANDRINI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
nonchè contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI ANCONA;
– intimata –
avverso il provvedimento n. cronol. 9842/2019 del TRIBUNALE di
ANCONA, depositata il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2020 dal Consigliere BESSO MARCHEIS CHIARA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
CHE:
1. A.D., cittadino della Nigeria, impugnava innanzi al Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, la decisione della Commissione territoriale, sezione di Ancona, che aveva respinto la sua domanda di protezione. Come si ricava dal ricorso, a sostegno della domanda aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese in quanto vi erano stati scontri nel villaggio, che i (OMISSIS) avevano ucciso i suoi genitori e cercato di ucciderlo, che era inizialmente fuggito a Lagos dal fratello e aveva poi lasciato la Nigeria.
Il Tribunale, con decreto 25 luglio 2019, n. 9842, ha rigettato la domanda.
Avverso la decisione del Tribunale di Ancona propone ricorso per cassazione A.D..
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1) Il primo motivo contesta “nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per apparenza della motivazione”, avendo il Tribunale motivato il difetto di credibilità delle dichiarazioni con mere clausole di stile, senza riferimenti concreti alla specifica vicenda del ricorrente.
Il motivo è fondato. Il provvedimento impugnato si limita infatti ad indicare il nome e il cognome del ricorrente, ma è per il resto del tutto privo di riferimenti alla concreta vicenda di A.D., al suo atto di ricorso e alle censure da egli mosse alla decisione di diniego della Commissione territoriale. Circa la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, il Tribunale sì le giudica inattendibili, non circostanziate e contraddittorie, ma non dà al riguardo giustificazione alcuna se non mediante una generica condivisione delle deduzioni della Commissione, con motivazione del tutto apparente (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018).
2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti tre (che denunciano il secondo omessa motivazione circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria in quanto richiedente proveniente dalla Libia; il terzo omesso esame del conflitto definito come “questione (OMISSIS)”; il quarto difetto di motivazione in relazione alla situazione di vulnerabilità del ricorrente sia per le persecuzioni subite che per la grave situazione di conflitto ed emergenza umanitaria presente in Nigeria).
II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Ancona, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, in altra composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della sezione seconda civile, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021