Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13560 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6552-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 987/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 18/05/05,

depositata il 30/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARACCIOLO Giuseppe;

udito l’Avvocato Bachetti Massimo (Avvocatura), difensore della

ricorrente che si riporta agli scritti e chiede un rinvio per rinnovo

notifica e deposita copia del ricorso con notifica non andata a buon

fine;

è presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico che si

rimette alla Corte per eventuale rinvio per rinnovo notifica.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

ritenuto che all’udienza odierna la parte ricorrente ha esibito e depositato la prova dell’avvenuta notifica entro il termine assegnato da questa Corte all’udienza del 17.11.2009 e considerato che la medesima parte ricorrente ha fatto istanza di ulteriore termine per poter rinnovare detta notitica, non andata a buon fine per trasferimento dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte concede ulteriore termine di giorni 60 per il rinnovo della notifica, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, con onere di deposito della relata entro il successivi 60 giorni.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011 Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA