Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13560 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. II, 18/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 18/05/2021), n.13560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25946-2019 proposto da:

M.T., rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANO DE

LUNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 9773/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 17/07/2019;

2623 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Il ricorrente, cittadino del (OMISSIS) (provincia del (OMISSIS)), adiva il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, a seguito della dichiarazione di inammissibilità della sua domanda di protezione da parte della Commissione territoriale, sezione di Ancona, in quanto non erano stati addotti nuovi rilevanti elementi rispetto alla domanda precedentemente proposta e rigettata prima dalla Commissione e poi dal Tribunale con ordinanza del 2 agosto 2018.

Il Tribunale, con decreto 22 luglio 2019, n. 9773, ha respinto il ricorso, in quanto “l’istante non ha fornito nuovi elementi per aumentare la probabilità di accoglimento della sua istanza di protezione internazionale, ma ha superficialmente adito il Tribunale rappresentando la medesima storia”; l’unico aspetto rappresentato è la circostanza che il ricorrente stia svolgendo una attività lavorativa (a tempo determinato, con retribuzione superiore all’assegno sociale).

Avverso la decisione del Tribunale di Ancona propone ricorso per cassazione M.T..

Il Ministero dell’interno non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso lamenta “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b) e della direttiva Europea 26 giugno 2013, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5”: con il ricorso introduttivo del presente giudizio, come già con l’istanza reiterata presentata alla Commissione, il ricorrente aveva indicato, quale elemento nuovo, il verificarsi di forti scosse sismiche, di cui ha offerto la prova, che hanno causato la semi-distruzione del villaggio d’origine e in particolare la totale distruzione della sua casa con necessario allontanamento della sua famiglia (il ricorrente aveva dichiarato di essere sposato e di avere tre figli), elemento del tutto ignorato dal Tribunale che ha esaminato solo il profilo del rinnovo del contratto di lavoro.

Il motivo è fondato. Il Tribunale ha omesso di esaminare il nuovo elemento allegato dal ricorrente, relativo alla situazione del suo villaggio e alla sua situazione personale, conseguente ad una situazione di disastro naturale, elemento potenzialmente idoneo ad incidere sulla situazione di vulnerabilità del ricorrente. Il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, affermato da questa Corte con riferimento allo scrutinio che il giudice di merito deve condurre ai fini dell’accertamento del rischio derivante dal rimpatrio e della conseguente vulnerabilità individuale che legittima il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. 4455/2018, Cass., sez. un., n. 29459/2019, Cass. 17130/2020), costituisce il livello essenziale, al di sotto del quale non sono ravvisabili condizioni di vita dignitose e, quindi, non è assicurato il diritto fondamentale alla vita dell’individuo; ne deriva che il giudice di merito è tenuto a verificare l’effettiva assicurazione di detto limite minimo non soltanto con riferimento all’ipotesi limite del conflitto armato, ma più in generale con riguardo alla sussistenza, in concreto, di una condizione idonea a ridurre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al di sotto della soglia minima ineludibile.

Il Tribunale, pertanto, non doveva dichiarare inammissibile la domanda, ma doveva procedere al suo esame, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29.

II. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Ancona, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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