Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13560 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Sergi Assicurazioni s.r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bertoloni 31,

presso l’avv. Fabio Pulsioni, rappresentata e difesa dall’avv. PAJNO

Massimo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 190/26/07 del 12/12/07.

udito l’avv. Massimo Pajno;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“La società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha rigettato l’appello da esso proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, catastali, ipotecarie e di bollo, e relative sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che il giudice tributario avrebbe confermato la ripresa sulla base di un argomento diverso (la mancanza dei requisiti soggettivi per godere della richiesta agevolazione) da quello addotto dall’Agenzia nell’avviso impugnato (il difetto di destinazione agricola del terreno).

Il mezzo è manifestamente infondato.

La prova della sussistenza dei presupposti per godere dell’agevolazione gravava infatti, in base ai principi, sulla società contribuente, a prescindere dall’ampiezza della contestazione dell’Ufficio.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia, quanto alla questione relativa alle sanzioni.

il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il motivo di appello su cui il giudice tributario avrebbe omesso di decidere”;

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, in particolare osservando, quanto al primo motivo, che il principio enunciato deve intendersi riferito ad ogni ipotesi in cui il contribuente invochi l’applicazione di un beneficio;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 800,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 800,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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