Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13560 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32660-2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE D’ALEO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BUTERA, RESIDENCE MARINA DI BUTERA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 192/2018 del TRIBUNALE di GELA, depositata il

27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Il Giudice di pace di Mazzarino, con sentenza del 6 maggio 2013, rigettava la domanda di C.S. relativa al risarcimento di danni nella misura di Euro 4.340, proposta nei confronti A del Comune di Butera per avere egli, su una strada comunale, colliso con la propria auto con un palo di pubblica illuminazione che, ad avviso dell’attore, avrebbe costituito un’insidia a motivo della sua presenza anomala in quel luogo; il convenuto aveva resistito ed era stata chiamata in causa pure Residence Marina di Butera costruttrice di immobili nella prossimità del luogo ove era avvenuto il sinistro.

C.S. proponeva appello, cui resisteva soltanto il Comune, e che il Tribunale di Gela rigettava con sentenza del 27 marzo 2018.

C.S. ha proposto ricorso, da cui non si sono difesi gli intimati, cioè il Comune di Butera e Residence Marina di Butera S.r.l.

Considerato che:

Il ricorso presenta due motivi: il primo denuncia omessa e/o falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., nonchè falsa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27, argomentando in base agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio; il secondo denuncia omesso esame di fatto decisivoi falsa e/o errata valutazione e interpretazione della relazione del consulente tecnico d’ufficio sull’appartenenza dell’area; denuncia altresì omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto discusso e decisivo.

Entrambi i motivi patiscono una evidente inammissibilità, essendo diretti ad ottenere una valutazione di merito alternativa rispetto a quella adottata dal giudice di meritò e ciò con particolare riguardo agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio.

Ad abundantiam, peraltro, si rileva che, nel motivo che formalmente lo invoca, ovvero nel primo motivo, il paradigma della denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c., non è stato rispettato, non seguendo l’insegnamento di questa Suprema Corte (Cass. sez. 3, 10 giugno 2016 n. 11892, afferma che la violazione dell’art. 116 c.p.c., – norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale -, è denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma “solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime”; e cfr. pure, in motivazione, S.U. 5 agosto 2016 n. 16598); e ancora ad abundantiam si rileva pure che il secondo motivo viene pure formulato senza il rispetto del requisito di autosufficienza, in ordine agli eventuali documenti che avrebbe potuto esaminare il giudice d’appello così da integrare quanto tratto dall’esito della consulenza tecnica d’ufficio.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese non essendosi difesi gli intimati.

Il ricorrente, ove ne sussistano i presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della debenza, ove sussistano i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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