Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1356 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 25/01/2010), n.1356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicotera n.

29, presso lo studio dell’avv. Alessandro Nobiloni, rappresentato e

difeso dall’avv. CORENGIA Daniela;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia sez. 17, n. 112, depositata il 16 novembre

2006.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente, agente di commercio, presentò istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni dal 1998 al 2000, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello, in particolare, rilevò che, nel caso di specie era riscontrabile assenza di personale dipendente e ridotta consistenza di investimenti ed ammortamenti, sicchè doveva escludersi la ricorrenza, dei presupposti per l’imponibilità a fini Irap;

rilevato:

– che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e formulando il seguente quesito di diritto: “… se sia presupposto dell’Irap lo svolgimento di un’attività diretta alla produzione di beni o di servizi autonomamente organizzata o se siano soggetti passivi tutti coloro che esercitano tale attività”;

che la contribuente ha resistito con controricorso; osservato:

– che, in materia, questa Corte ha puntualizzato: che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell’Irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3674/07, 3672/07).

– che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, di recente, ulteriormente puntualizzato che anche l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ai sensi della giurisprudenza sopra richiamata (cfr. Cass. 12108/09);

considerato:

– che il ricorso per cassazione dell’Agenzia si rivela manifestamente infondato, giacchè la decisione impugnata risulta perfettamente aderente al richiamato principio;

ritenuto:

– che il ricorso va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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