Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1356 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

E.C., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avv. Maurizio Balloi e Giuseppe Iacono

Quarantino, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in

Roma, Via Val di Lanzo, n. 79;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CAGLIARI, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto presso gli Uffici di questa in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 16 ottobre

2013.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Giuseppe Iacono Quarantino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso per tardività, condanna aggravata

alle spese e statuizione su contributo unificato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 6 settembre 2010 la Prefettura di Cagliari emetteva quattro ordinanze-ingiunzione (nn. 63820, 63814, 63808, 63822) per la somma totale pari ad Euro 8.593,50 nei confronti di E.C., risultata sottoscrittrice e traente di assegni privi di provvista.

2. – La E. ha proposto opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti delle dette ordinanze.

Il ricorso in opposizione è stato depositato nella cancelleria del Giudice di pace di Cagliari in data 29 settembre 2010.

La Prefettura di Cagliari si è costituita, resistendo. L’adito Giudice di pace, con sentenza depositata in cancelleria il 6 ottobre 2011, ha rigettato l’opposizione.

3. – La E. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace, non notificata.

L’appello è stato proposto con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Cagliari il 27 marzo 2012, notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, in data 3 maggio 2012.

4. – Nella resistenza della Prefettura, il Tribunale di Cagliari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile l’appello, per tardività della sua proposizione.

4.1. – Il Tribunale ha rilevato che l’appello, essendo relativo ad un giudizio proposto in primo grado nel 2010, doveva essere trattato con rito ordinario e la citazione doveva essere notificata entro sei mesi dal deposito della sentenza, avvenuto il 6 ottobre 2011, laddove nella specie il ricorso in appello ed il decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati alla Prefettura in data 3 maggio 2012, e dunque tardivamente.

Il Tribunale ha ritenuto ininfluente la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150, il quale prevede, ora, l’applicazione del rito del lavoro per l’appello in tema di giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, e quindi la sua proposizione con ricorso. E ciò in quanto per giudizi pendenti ai quali si applica, per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36, lo ius superveniens devono intendersi quelli introdotti in primo grado anteriormente all’entrata in vigore, il 6 ottobre 2011, del citato D.Lgs.; mentre nella specie il ricorso in primo grado è stato depositato in data 29 settembre 2010, e quindi anteriormente.

5. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale la E. ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 marzo 2014, sulla base di un motivo.

La Prefettura vi ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal pubblico ministero in sede di discussione. Infatti, la sentenza di appello, non notificata, è stata depositata il 16 ottobre 2013, sicchè la notifica del ricorso per cassazione, effettuata il 18 marzo 2014, è avvenuta nel rispetto del termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c..

2. – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4, 6 e 36 e art. 11 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la ricorrente che, poichè al momento di instaurare il procedimento di appello, era già in vigore il D.Lgs. n. 150 del 2011, alle regole previste da tale normativa occorreva fare esclusivo riferimento, sicchè il giudizio di appello doveva cominciare con ricorso, seguendo il rito del lavoro, e non con citazione.

2.1. – Il motivo è infondato.

L’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, in giudizi iniziati, in primo grado, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte. Nè a diversa conclusione conduce la disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36, prevedente che “le norme del presente decreto” – tra cui quella dell’art. 6, che assoggetta al rito del lavoro le controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative – “si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso”: posto che tale disposizione, con il termine “procedimenti instaurati”, si riferisce ai giudizi di primo grado iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, restando irrilevante l’instaurazione, successivamente a tale data, di un ulteriore grado di giudizio (Cass., Sez. U., 10 febbraio 2014, n. 2907).

Ne consegue che correttamente il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto.

Essendo il giudizio di primo grado iniziato nel settembre 2010, quindi anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, era applicabile, per la forma dell’atto di appello, la disciplina anteriore (citazione, con l’equipollenza ad essa della notificazione del ricorso con il decreto di fissazione dell’udienza); e nella specie la notifica del ricorso in appello è stata effettuata tardivamente, il 3 maggio 2012, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 6 ottobre 2011.

3. – Il ricorso è infondato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Prefettura controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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