Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13559 del 30/05/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 13559 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.,
Roma, 1576/13
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
ggs
,3 MAC-2013
Data pubblicazione: 30/05/2013
Ct. 2539/10 — avv. Spina
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 12250/10
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del Direttore
Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcerlavvocaturastato.it) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
GIOTTI MASSIMO
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 18116/09 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE.
PREMESSO
Che con nota n.31221 del 6.9.2012 A la Direzione Provinciale II di S e -J-14
1551A ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 9.11.2012
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello