Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13559 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. II, 18/05/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 18/05/2021), n.13559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24089-2019 proposto da:

K.I., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e

rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Gasparin;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato (Ndr: testo

originale mancante) dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2019 della Corte d’appello di Brescia,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– K.I., cittadino (OMISSIS), impugna per cassazione la sentenza che ha respinto il gravame da lui proposto nei confronti della decisione del Tribunale di Brescia che ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e dei motivi per il permesso umanitario;

– a sostegno delle domande ha allegato di avere lasciato la casa familiare dopo la morte del padre e di essersi trasferito presso lo zio avviato che lo aveva avviato ad un’attività commerciale; aveva poi abbandonato il (OMISSIS) per il timore di essere catturato dai militari dopo che quattro individui lo avevano minacciato affinchè si arruolasse tra i ribelli indipendentisti che operano nella regione della (OMISSIS), lasciando intendere che nel caso in cui non avesse accettato la proposta avrebbero consegnato alla polizia una lista di nomi di affiliati all’organizzazione terroristica comprendente anche il suo; poichè egli si era rifiutato alla minaccia aveva fatto seguito l’effettiva consegna della lista alla polizia, temeva di essere catturato dai militari in caso di rientro;

– la sentenza impugnata aveva condiviso la valutazione di non credibilità della vicenda e sulla base di ciò confermato il diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nella forma individualizzata;

– la corte territoriale aveva poi argomentato il diniego della sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) sulla base dell’esame della situazione socio-politica della zona di provenienza del richiedente asilo alla luce dei report specificamente indicati e, infine, aveva escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dei parametri normativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 è infondato perchè la vicenda narrata dal richiedente è stata ritenuta con riguardo alle specifico riferimento alla prospettata collegamento personale del ricorrente con la lista asseritamente inviata alla polizia e contenente il suo nome; tale collegamento è stato ritenuto sfornito di qualunque elemento probatorio o indiziario che possa consentire di circostanziarlo e quindi farlo ritenere verosimile;

– la conclusione così argomentata non appare inficiata dalla prospettata violazione di legge;

– il secondo motivo con cui si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 2512 del 2007, art. 6, 14,17 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 nonchè artt. 2 e 3 CEDU, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) è inammissibile;

– il motivo censura in realtà, l’esito della valutazione della corte territoriale, che, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente è fondata sulla ricognizione di fonti ufficiali specificamente indicate (cfr. pag. 9 e 10 della sentenza) e non risulta smentita da altrettanto specifiche informazioni che se fossero state esaminate, avrebbero potuto condurre ad una diversa conclusione (cfr. Cass. 21932/2020);

– il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10 Cost., comma 3 per avere motivato in termini apparenti il diniego, omettendo di considerare fatti decisivi ai fini della sussistenza dei seri motivi di carattere umanitario, è infondata;

– la motivazione deve essere, tuttavia, corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, poichè la consolidata giurisprudenza ha chiarito che il livello di integrazione non è da solo sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ma assume rilevanza nell’ambito della valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, valutazione cui è chiamato il giudice a seguito delle allegazioni del ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. 29459/2019);

– in tale precisata prospettiva interpretativa deve rilevarsi che nessuna specifica e personale circostanza risulta allegata dal ricorrente, che aveva riferito di svolgere in (OMISSIS) un’attività commerciale, al fine di consentire alla corte territoriale la suddetta valutazione comparativa funzionale a verificare l’esistenza della specifica vulnerabilità della compromissione dei diritti fondamentali costituenti lo statuto della dignità umana;

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi giustifica, dunque, il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA