Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13559 del 04/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13559
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Sergi Assicurazioni s.r.l. in liquidazione, in persona del
liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bertoloni 31,
presso l’avv. Fabio Pulsioni, rappresentata e difesa dall’avv. PAJNO
Massimo giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 194/26/07 del 12/12/07.
udito l’avv. Massimo Pajno;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.
IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“La società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha rigettato l’appello da esso proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, catastali, ipotecarie e di bollo, e relative sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che il giudice tributario avrebbe confermato la ripresa sulla base di un argomento diverso (la mancanza dei requisiti soggettivi per godere della richiesta agevolazione) da quello addotto dall’Agenzia nell’avviso impugnato (il difetto di destinazione agricola del terreno).
Il mezzo è manifestamente infondato.
La prova della sussistenza dei presupposti per godere dell’agevolazione gravava infatti, in base ai principi, sulla società contribuente, a prescindere dall’ampiezza della contestazione dell’Ufficio.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia, quanto alla questione relativa alle sanzioni.
il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il motivo di appello su cui il giudice tributario avrebbe omesso di decidere”;
che la ricorrente ha presentato una memoria;
che il collegio condivide la proposta del relatore, in particolare osservando, quanto al primo motivo, che il principio enunciato deve intendersi riferito ad ogni ipotesi in cui il contribuente invochi l’applicazione di un beneficio;
che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010