Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13559 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31963-2018 proposto da:

TECNOFIN CONTRACT SRL, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABRIZIO DALLA COSTA;

– ricorrente –

contro

SLES SRL” in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ORAZIO FRANCESCO ESPOSITO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 327/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 6 agosto 2018, ha rigettato l’appello proposto da Tecnofin Contract S.r.l. avverso sentenza del Tribunale di Udine n. 336/2018, che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Tecnofin Contract S.r.l., conduttrice in un contratto locatizio di immobile ad uso non abitativo stipulato con SLES S.r.l. quale locatrice, decreto con cui le era stato ingiunto di pagare a SLES S.r.l. la somma di Euro 30.544 come “differenze non corrisposte sul canone di locazione” dal novembre 2013 al giugno 2014.

Tecnofin Contract S.r.l. ha proposto ricorso avverso tale sentenza. L’intimata SLES S.r.l. non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso si articola in due motivi.

Il primo motivo opera in rubrica riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che in un documento agli atti “si è ignorata la dizione di “… Euro 4781,80 per saldo differenza canoni” e la coinvolta fattura 03/09/2014 n. (OMISSIS) per 888 mq di capannone locato attinente alla locazione del 2006″.

Il secondo motivo, in riferimento invece all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, invoca la buona fede oggettiva e il dovere di solidarietà ai sensi dell’art. 2 Cost., lamentando pure violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1369,1371 c.c. e art. 2 Cost.

E’ il caso di premettere che giudici di merito, in un contesto che si dispiega in due distinti contratti locatizi aventi ad oggetto due differenti porzioni immobiliari, è stata disattesa l’eccezione di non debenza delle differenze di canoni per uno dei due contratti, avanzata dalla conduttrice sulla base di accordi transattivi, e ciò perchè sia il Tribunale sia poi la Corte d’appello hanno rapportato gli accordi transattivi al contratto che non integra la causa petendi della presente causa, fondata invece sul contratto ulteriore.

E allora il primo motivo è del tutto privo di consistenza, in quanto non sussiste alcuna omessa considerazione del documento da cui viene tratta la dizione cui esso fa riferimento: in realtà, il documento è stato esaminato, onde quella che il motivo persegue è una vera e propria valutazione alternativa rispetto a quella adottata dai giudici di merito, con evidente conseguenza di inammissibilità della censura.

Parimenti il secondo motivo persegue un terzo grado di merito, schermando la sua natura fattuale e dunque inammissibile con le norme regolanti l’ermeneutica contrattuale, ma ancora una volta argomentando, piuttosto che in termini di diritto al riguardo, in relazione a un risultato diverso di quella che per la sua natura appunto fattuale costituisce – non può non ricordarsi – una cognizione riservata al giudice di merito.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese non essendosi difesa l’intimata.

La ricorrente, ove ne sussistano i presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della debenza, ove sussistano i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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