Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13558 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17523-2009 proposto da:

T.A.G. (OMISSIS), L.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato L’ABBATE AMINA,

rappresentati e difesi dagli avvocati DEGLI ATTI GIUSEPPE, CHIRIATTI

GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 132/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI – Sezione Staccata di LECCE del 6.6.08, depositata

il 13/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“rilevato che L.F. ed T.A. ricorrono in cassazione con tre motivi avverso la sentenza n. 132/22/08 della Commissione Tributaria Regionale delle Puglie che ha accolto l’appello della Agenzia avverso la sentenza della CTP di Lecce la quale a sua volta aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di accertamento che aveva elevato l’IRPEF del 1992 per scostamento del reddito dichiarato rispetto ai coefficienti presuntivi di reddito di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 1992 in relazione alla professione di medico odontoiatra svolta dal L.;

che la Agenzia resiste con controricorso;

che con il primo motivo deducono violazione del D..L n. 69 del 1989, art. 12 come mod. dalla L. n. 413 del 1991, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 42, comma 3, per non avere la Commissione rilevato che la motivazione dell’avviso era insufficiente non avendo tenuto conto delle giustificazioni fornite dalle parte in sede di contraddittorio; con il secondo motivo deducono difetto di motivazione per avere il giudice di secondo grado affermato apoditticamente che l’accertamento era adeguatamente motivato, senza dar conto dell’iter logico seguito; con il terzo violazione delle disposizioni di legge di cui al primo motivo avendo la Commissione ritenuto valido l’accertamento fondato sulla applicazione automatica dei coefficienti presuntivi di reddito senza valutare la situazione concreta del contribuente;

che la Agenzia resiste con controricorso;

che tutti i motivi sono infondati: il primo, concernente la motivazione dell’atto di accertamento è privo di autosufficienza in quanto non riporta testualmente la motivazione contenuta nell’atto, non consentendo quindi l’esame sulla correttezza della censura; il secondo è infondato, atteso che l’assunto della Commissione non è apodittico, in quanto fa riferimento implicito ma inequivoco, facendola propria, alla esposizione delle premesse di fatto operata dall’Ufficio, secondo cui l’accertamento era “fondato sulla ricostruzione consentita dei dati esposti nel questionario trasmesso a chiarimento dal L.” senza che il contribuente abbia esposto nel mezzo dati testuali a sostegno del contrario, limitandosi ad affermazioni generiche; il terzo è infondato secondo lo stesso assunto dei ricorrenti, in quanto il Giudice di appello ha fatto puntuale applicazione dei principi esposti nella Giurisprudenza della Corte, (v. Cass. n. 4148 del 2009) ritenendo adeguata al caso concreto la valutazione fondata sui coefficienti non in forza di automatismo applicativo bensì sulla base della disamina critica della giustificazioni addotte dal contribuente ritenendole infondate in quanto il mantenimento di tre studi professionali in tre luoghi diversi dava luogo ad aumento di spese quantomeno compensate dall’aumento complessivo della clientela pena la antieconomicità del sistema adottato, sicchè la adozione di un criterio ritenuto valido dal contribuente stesso in presenza di uno studio singolo risultava corretta;

che pertanto il ricorso pare manifestamente infondato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i contribuenti alle spese a favore dell’Ufficio che liquida per questa fase in Euro 1.500, oltre spese prenotate a debito e compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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