Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13558 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31652-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BARONIO

148, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA SPINELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO RIZZO;

– ricorrente-

contro

LIDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, che

la rappresenta e difende;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 623/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 17 marzo 2018, ha rigettato l’appello proposto da S.G. avverso sentenza del 7 marzo 2014 emessa dal Tribunale di Caltagirone – in primo grado era rimasta contumace la controparte HDI Assicurazioni S.p.A. -.

S.G. ha proposto ricorso; si è difesa con controricorso HDI Assicurazioni S.p.A. Considerato che:

Il ricorso si basa su due motivi: il primo è rubricato come denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e il secondo a sua volta è rubricato come denunciante “grave violazione”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, degli artt. 115-116 c.p.c.

A tacer d’altro, si deve constatare – essendo ictu oculi evidente e valendo anche quale ragioneTU’ liquida, assorbente ogni altro rilievo – che il ricorso patisce una radicale inammissibilità in quanto del tutto carente in ordine al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, così da non consentire in termini di autosufficienza la ricostruzione della vicenda processuale, come invece il legislatore inequivocamente esige. E si aggiunge, per quanto ad abundantiam, che entrambi i motivi sono incomprensibili nel loro tessuto generico, il quale comunque ancora ricade in una ulteriore carenza di autosufficienza.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.

Il ricorrente, ove ne sussistano i presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. cit., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2100, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della debenza, ove sussistano i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA