Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13557 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso iscritto ai n. 3891/2012 R,G. proposto da:

F.R., rappresentato e difeso dall’avv.to Antonio Miano, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Mellaro in Roma,

Piazza S. Andrea della Valle, n. 3, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LETOJANNI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario

Caldarera e Paolo Turiano Mantica, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Paola D’Elia in Roma, via Principe Amedeo, n. 126,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 313/11

depositata il 27 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2017

dal Consigliere Fraulini Paolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale SORRENTINO Federico che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso

incidentale;

uditi gli Avv. Lara Dentici per il ricorrente e Mario Caldarera per

il controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Messina, in accoglimento dell’appello del COMUNE DI LETOJANNI, ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 72 del 2004 emesso dal Presidente del Tribunale di Messina su istanza di F.R. avente ad oggetto la condanna dell’ente al pagamento della somma di Euro 11.878,43, a titolo di indennità supplementare in relazione alle cariche assessore comunale e di vice sindaco svolte dal F. nel Comune convenuto.

2. Il giudice di appello ha affermato che il credito del F. si fonda su una delibera della giunta municipale, che tuttavia ha giudicato illegittima perchè adottata in violazione di legge in quanto priva del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per l’incarico conferito, come prescritto dalla L. n. 142 del 1990, art. 55, recepita dalla Regione siciliana con L.R. n. 48 del 1991; tanto che ancora nel 2001 il Comune era alla ricerca dei fondi necessari al riconoscimento delle indennità di carica assunte sin dal 1996 dagli amministratori.

3. Avverso tale sentenza F.R. ricorre con quattro motivi, resistiti dal COMUNE DI LETOJANNI con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale lamenta:

1.1. Primo motivo: “1a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e in relazione agli artt. 101, 112, 115 e 183 c.p.c., testo previgente (art. 360 c.p.c., n. 4. 1b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e in relazione agli artt. 101, 116, 183 e 184 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3, o, in subordine, art. 360 c.p.c., n. 4)” deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere rilevato d’ufficio la nullità della deliberazione comunale su cui si fondava il decreto monitorio, senza previa indicazione della questione alle parti al fine di provocare il contraddittorio sul punto, essendosi dibattuto in primo grado solo dell’efficacia della Delib. Regionale n. 2 del 1998 e della applicabilità o meno alla fattispecie della disapplicazione della L. n. 2248 del 1865, ex art. 5; contraddittorio che, se correttamente stimolato, avrebbe condotto il ricorrente a dimostrare che il suo incarico derivava dalla legge, che la L. n. 142 del 1990, art. 55, non si applicava alla fattispecie e che la delibera di giunta n. 256/1999 era munita sia del visto di regolarità contabile, sia di copertura finanziaria;

1.2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55, e della L.R. n. 48 del 1991, nonchè della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 6, comma 11, e del D.Lgs. 18 agosto 2001, art. 151, comma 4, (art. 360 c.p.c., n. 3)” deducendo l’erroneità della sentenza posto che la L. n. 142 del 1990 sarebbe stato sostituito dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 6, comma 11, con la conseguenza che la copertura finanziaria, che prima era un presupposto della validità della deliberazione recante impegno di spesa, per effetto della nuova norma sarebbe divenuta un posterius, non incidente sulla validità della deliberazione, bensì solo sulla sua esecutività.

1.3. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione della L.R. n. 26 del 1963, art. 52, comma 5 (così come sostituito dalla L.R. n. 41 del 1996, art. 2, comma 1, anche in relazione all’art. 51 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3)” deducendo l’erroneità della sentenza laddove non ha rilevato che, per effetto della L.R. n. 41 del 1996, l’indennità di carica ha assunto la qualificazione di un diritto soggettivo, che trova la sua fonte in una legge di rango costituzionale, a nulla rilevando la circolare regionale n. 2/1998, attesa la natura secondaria di tale fonte normativa rispetto alla legge.

1.4. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)” deducendo l’erroneità della sentenza laddove – ove avesse rettamente applicato alla fattispecie le norme applicabili – non vi sarebbe stata alcuna soccombenza del ricorrente e, per conseguenza, alcuna compensazione delle spese di lite.

2. Il ricorso incidentale lamenta “La violazione degli artt. 91 e segg. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, “deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe errato nel condannare il Comune alla rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio di merito.

3. Il ricorso principale è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono.

3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato posto che nella specie non si è verificata alcuna pronuncia a sorpresa sulla questione della validità della delibera di conferimento dell’incarico su cui il ricorrente ha fondato la sua richiesta; come argomentato dal controricorrente, e come verificato da questa Corte quale giudice del fatto processuale, attesa la deduzione di un vizio implicante nullità della sentenza per error in procedendo da parte del giudice di appello, nella memoria di replica depositata dal F. in data 18 maggio 2011 (cfr. pag. 9) la questione della validità della deliberazione in relazione all’applicabilità della L. n. 142 del 1990, art. 55, risulta espressamente affrontata, sicchè in alcun modo può ritenersi che sul punto non si sia provocato il contradditorio.

3.2. Il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.

La fonte della pretesa creditoria del F. si rinviene nella L.R. siciliana n. 41 del 1996, che ha previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l’incremento dell’indennità di carica per gli amministratori comunali nel cui territorio siano state costituite le Aree metropolitane; il Tribunale aveva accertato il verificarsi della condizione preliminare della avvenuta costituzione a opera della Regione siciliana dell’Area metropolitana di Messina, giusta decreti del Presidente della regione n. 228, 229 e 230 del 10 agosto 1995. Con tali premesse va rilevato che oggetto di controversia nel presente giudizio non è la legittimità di tali atti amministrativi, ma semplicemente la verifica della loro esistenza, del loro contenuto e della loro idoneità a costituire valido fondamento della pretesa avanzata dal ricorrente nei confronti dell’ente locale per cui ha svolto le funzioni assessorili. Da tale orizzonte è estranea la questione della efficacia giuridico – contabile della deliberazione della Giunta comunale azionata in via monitorio dal F., erroneamente invece valorizzata dalla sentenza impugnata. Ne deriva che la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello non corrisponde alla corretta individuazione e interpretazione della normativa applicabile, dovendo pertanto rinnovarsi il giudizio di merito alla luce del corretto inquadramento della fattispecie.

3.3 Il quarto motivo è assorbito, come anche il ricorso incidentale del Comune.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il quarto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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