Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13557 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. II, 18/05/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 18/05/2021), n.13557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19809-2019 proposto da:

U.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato Luca Zuppelli, con

studio in Brescia via Moretto n. 70;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), rappresentato ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei

Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositata il

28/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– U.M., cittadino (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto di rigetto del ricorso proposto avverso il diniego dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria e di mancato riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– a sostegno delle domande di protezione, il richiedente asilo, ha allegato di essere nato e cresciuto nel (OMISSIS), di etnia (OMISSIS) e di essersi trasferito, dopo la morte del padre e dopo la nascita dei suoi due figli, a (OMISSIS) (sempre (OMISSIS)) per lavorare da uno zio, proprietario di una farmacia; ha aggiunto che un giorno, mentre era al ristorante, si imbatteva in un gruppo di ragazzi membri di una banda giovanile che con la scusa di un tatuaggio lo provocavano e poi lo aggredivano; in seguito veniva fermato, mentre viaggiava in moto, da uno di questi stessi ragazzi, a bordo di un auto che lo affiancava e che dopo averlo costretto a fermarsi, lo caricava sull’auto, conducendolo in un campo dove veniva percosso e gli venivano amputate tre dita della mano destra; ricorda di aver perso conoscenza e di essersi risvegliato all’ospedale; poichè veniva a sapere di essere ricercato dalla banda e dai famigliari di un ragazzo imprigionato e poi morto, era fuggito in Libia; lì aveva subitò violenze e prigionia e quindi era scappato anche da quel paese;

– il tribunale aveva ritenuto che la vicenda personale raccontata non era credibile perchè inverosimile e contraddittoria e priva di riscontro anche nelle fonti informative consultate in relazione alla protezione sussidiaria;

-il tribunale aveva poi escluso la ravvisabilità delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di tre motivi;

– l’intimato Ministero si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 per non avere il tribunale ha attivato i poteri ufficiosi necessari ad una adeguata conoscenza della situazione del paese di provenienza del ricorrente;

-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, per non avere la corte territoriale svolto lo scrutinio delle vicenda narrata dal ricorrente sulla scorta dei criteri legali previsti in materia, pervenendo ad una valutazione di inattendibilità del narrato sulla base di mere asserzioni ed inidonea a comprendere le ragioni per cui è stata considerata priva di autenticità e di contenuto generico e vago la vicenda dallo stesso posta a fondamento della richiesta di protezione internazionale;

– i due motivi, che attengono entrambi alla valutazione di credibilità, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili perchè il tribunale ha esplicitamente applicato i criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nella valutazione della vicenda personale riferita dalla richiedente;

– ciò posto, il tribunale ha, inoltre, precisato che comunque dalla vicenda narrata non risultava provato che il richiedente si fosse rivolto alla polizia per avere protezione, con la conseguente inesistenza della figura del persecutore non statuale, ma tuttavia rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c);

– il tribunale ha pure fatto ricorso alle notizie riguardanti le modalità ed i caratteri delle affiliazioni propri delle sette segrete esistenti in (OMISSIS) confrontando il racconto del richiedente asilo con le fonti informative accreditate e pervenendo alla esclusione dei requisiti previsti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) (cfr. pagg5,6, e 7 del decreto);

– con il terzo motivo si denuncia l’illegittimità del D.L. n. 13 del 2007 per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza nonchè la violazione dell’art. 77 e dell’art. 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1998, art. 15 per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge, nonchè per il tipo di norme fissate per la procedura da seguire e per la palese violazione del diritto di difesa;

– la censura appare inammissibile perchè genericamente formulata rispetto alla paventata lesione del diritto di difesa;

– la doglianza è anche inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., per avere la Corte già statuito sulla sua manifesta infondatezza in ordine alla asserita mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass. 17717/2018; 28119/2018);

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi, giustifica l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese stante il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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