Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13557 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31438-2018 proposto da:

N.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTI

DEL CLITUNNO 25, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO AMODIO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3087/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 febbraio 2015, accogliendo domanda proposta da A.A. e S.M., dichiarava nullo il contratto di locazione verbale registrato dai resistenti C.F.N. e J.N.L., condannando questi ultimi al rilascio dell’immobile, al pagamento di indennità di occupazione a partire dalla data di registrazione fino alla pronuncia della sentenza, nonchè alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di un importo ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Il N. e la J. proponevano appello principale, cui le controparti resistevano proponendo appello incidentale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25 maggio 2018, accoglieva l’appello principale limitatamente alla condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, e rigettava quello incidentale.

C.F.N. ha proposto ricorso, da cui non si sono difesi gli intimati A.A. e S.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso si basa su due motivi.

Il primo motivo denuncia omesso esame e valutazione del D.Lgs. n. 23 del 2011: il Tribunale e la Corte d’appello avrebbero violata la L. n. 431 del 1998, art. 1, n. 4, che impone la forma scritta al contratto di locazione a partire dalla sua entrata in vigore. Ma il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, nn. 8 e 9, riguarderebbe tutti i contratti, “comunque stipulati”, e quindi “anche quelli “in nero” non aventi alcuna forma”. Nel caso in esame “i ricorrenti” (sic) si sarebbero uniformati alla legge, per cui la denuncia all’Agenzia delle Entrate ai sensi del suddetto decreto legislativo avrebbe “esplicato i suoi effetti”.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 80 del 2014, art. 5, comma 1 ter.

A tacer d’altro, si deve constatare – ciò assorbendo ogni altro rilievo – che entrambi i motivi sono stati conformati in modo inammissibile, giacchè offrono contenuti generici e indifferenziati, che non raggiungono il livello di necessaria specificità, per di più non ancorandosi per confutarla alla ratio della impugnata sentenza – la quale, si osserva a questo punto ad abundantiam, affermando la non sanabilità di ciò che è radicalmente nullo ab initio, correttamente risolve la questione di diritto che le era stata sottoposta -.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese non essendosi difesi gli intimati.

Il ricorrente, ove ne sussistano i presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. cit., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della debenza, ove sussistano i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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