Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13557 del 01/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 01/07/2016), n.13557
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24827-2014 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PORTONACCIO 184-B, presso lo studio dell’avvocato MONICA CUPANI,
rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO GURRIERI giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 322/2013 V.G. della CORTE D’APPELLO di MESSINA
del 7/03/2014, depositato il 20/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONi;
udito l’Avvocato Giuseppe Micera (delega avvocato Guerrieri Pietro)
difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso alla Corte d’appello di Messina, il sig. R. G. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la irragionevole durata del giudizio amministrativo svolto dinanzi al TAR per la Sicilia – sezione di Catania, introdotto con ricorso depositato l’11 febbraio 2002, definito con decreto di estinzione per intervenuta rinuncia agli atti emesso dal Presidente del TAR in data 8 giugno 2013;
che la Corte d appello, pronunciando in sede di opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter confermava l’improponibilità della domanda di equo indennizzo in quanto presentata – in data 29 luglio 2013 – mentre ancora pendeva il giudizio presupposto, essendo il decreto di estinzione ancora impugnabile con appello;
che per la cassazione di questo decreto il sig. R.G. ha proposto ricorso sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso. Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico complesso motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 dell’art. 306 c.p.c., del D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 35 e 85 nonchè vizio di motivazione, e si contesta la ritenuta mancanza di definitività del provvedimento di estinzione del giudizio presupposto, richiamando la giurisprudenza di legittimità in punto di non coincidenza tra la definitività del giudizio (presupposto) e il passaggio in giudicato della sentenza di merito, con particolare riguardo alle ipotesi di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti (Cass., sez. 1, sentenza n. 14971 del 2012);
che la doglianza è fondata;
che la definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 4 può non coincidere con il passaggio in giudicato;
che tale situazione si determina quando, come nel caso oggetto del presente ricorso, il giudizio amministrativo presupposto sia stato definito con decreto di estinzione, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 85 (codice del processo amministrativo), per rinuncia agli atti;
che, infatti, pur essendone prevista l’impugnabilità entro 60 giorni dalla comunicazione (D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 85, comma 3), il decreto di estinzione, adottato sulla base di un’istanza sottoscritta da entrambe le parti, reca in sè la propria definitività per le ragioni che ne hanno determinato l’adozione, ragioni che escludono l’impugnazione per difetto di interesse;
che il ricorso è accolto e il decreto impugnato è cassato con rinvio alla Corte d’appello di Messina, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016