Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13556 del 30/05/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 13556 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 30/05/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma/37
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

/3

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

3 ti, MS. n13

1

CT 1627/2011 Avv. Francesco Meloncelli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V TRIBUTARIA

PER CONDONO LITI MINORI
(R.G. n. 10077/2011)
– nell’interesse
dell’Agenzia
delle
entrate
(C.F.
06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e
difesa, per mandato ai sensi di legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. 80224030587) e presso la stessa per legge domiciliata a
Roma in via dei Portoghesi n. 12
CONTRO
– Società Energetica Aostana
IN PUNTO
annullamento della sentenza n. 2/1/2010 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di AOSTA
PREMESSO
che l’Agenzia ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma
12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n.
289/2002.
Allega nota del 27/8/2012 prot 2012/36447 della Agenzia
delle Entrate- Direzione Regionale della Valle D’Aosta con comunicazione di regolarità.
Roma, 12 febbraio 2013

ISTANZA DI ESTINZIONE

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