Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13556 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13483-2010 proposto da:

EDILCASA SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso

lo studio dell’avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIACOBBE FRANCESCO, CARROZZA PIETRO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G.G. (OMISSIS), L.G.A.

(OMISSIS), L.G.D. (OMISSIS), tutti

nella qualità di eredi della Sig.ra Z.R., F.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SERRADIFALCO 7, presso lo studio dell’avvocato FAVA ANTONIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CELONA FRANCESCO, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

Z.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 552/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

16/07/09, depositata il 26/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BUCCIANTE Ettore;

udito l’Avvocato Giacobbe Giovanni, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso ed in

subordine per la trattazione in P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS Pierfelice che ha

concluso per la trattazione in P.U. ed in subordine per il rigetto

del ricorso.

La Corte:

Fatto

RITENUTO

Che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza del 5 luglio 2003 il Tribunale di Messina – nel provvedere anche su altri punti che non formano più oggetto della materia del contendere – respinse la domanda proposta da Z.R. e F.R. nei confronti della s.r.l. Edilcasa: domanda diretta a ottenere la condanna della convenuta a eliminare i balconi e le verande del complesso immobiliare che aveva realizzato in (OMISSIS) su un suo fondo limitrofo a quello di proprietà delle attrici.

Impugnata da Z.R. e F.R., la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Messina, che con sentenza del 26 agosto 2009 ha accolto la domanda suddetta, essenzialmente osservando: – che si trattava di sporgenze da computare ai fini delle distanze legali, le quali non erano state osservate, dato che quei manufatti si trovavano a meno di cinque metri dal confine; – che un regolamento edilizio che stabilisse l’esclusione di balconi e verande dall’osservanza di tali distanze sarebbe da considerare illegittimo.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l.

Edilcasa, in base a tre motivi. F.R. e L.G. A., L.G.D. e L.G.G., eredi di Z.R., si sono costituiti con controricorso.

Con i primi due motivi di ricorso la s.r.l. Edilcasa lamenta che la sentenza impugnata è affetta da extrapetizione, poichè le appellanti avevano dedotto che le sporgenze in questione erano state realizzate in violazione del locale regolamento edilizio, il quale consente, a determinate condizioni, la realizzazione di balconi in aggetto e di pensiline: condizioni la cui sussistenza nella specie era stata accertata dal consulente tecnico di ufficio.

La censura appare manifestamente infondata, poichè la Corte d’appello non ha adottato una decisione diversa da quella che le era stata richiesta (la condanna all’eliminazione dei balconi e delle verande oggetto della causa), nè era vincolata, nel provvedere sulla domanda, all’applicazione delle disposizioni invocate da Z.R. e F.R., in quanto compete al giudice l’individuazione delle norme pertinenti alla fattispecie sottoposta al suo esame (v., per tutte, Cass. 28 giugno 2010 n. 15383: Non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d’appello il quale dia alla domanda od alìeccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalle parti, essendo compito del giudice (anche d’appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire; Cass. 20 giugno 2008 n. 15383: Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante; Cass. 12 maggio 2005 n. 14552: Il vizio di ultra ed extra petizione ricorre solo quando il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell’azione o dell’eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta o eccezione, dovendosi escludere la violazione dell’art. 112 c.p.c. tutte le volte in cui la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate).

Con il terzo motivo di ricorso di deduce che erroneamente la Corte d’appello non ha tenuto conto della circostanza che il fondo delle originarie attrici è inedificato, sicchè non potevano essere applicate le norme in tema di distanze tra costruzioni.

Neppure questa tesi risulta accoglibile, poichè la sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui in tema di distanze nelle costruzioni, qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano una determinata distanza dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire aderenza o in appoggio, la preclusione di dette facoltà non consente l’operatività del principio della prevenzione (Cass. 9 aprile 2010 n. 8465) e in tema di distanze nelle costruzioni, il cosiddetto criterio della prevenzione di cui agli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento edilizio locale nel caso in cui questo fissi, le distanze non solo tra le costruzioni ma anche delle stesse dal confine, tranne che consenta anche le costruzioni in aderenza o in appoggio (Cass. 30 ottobre 2007 n. 22896).

Nel contesto dello stesso terzo motivo di impugnazione la s.r.l.

Edilcasa auspica che questa Corte si discosti dalla proprio orientamento, relativo all’inclusione dei balconi aperti, delimitati soltanto da ringhiere, nella nozione di costruzione: inclusione che contrasta – segnala la ricorrente – con la prassi giudiziaria di tutti i giorni, con il concetto edilizio ed urbanistico di costruzione, dettato dai vari regolamenti edilizi comunali.

Anche sotto questo profilo l’assunto della s.r.l. Edilcasa sembra da disattendere, poichè i due citati precedenti giurisprudenziali (di decisioni adottate da giudici amministrativi) e le previsioni asseritamente contenute in regolamenti locali (genericamente richiamati) non costituiscono idonea ragione per deflettere dall’indirizzo costantemente e univocamente seguito in materia dalla giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. 22 luglio 2010 n. 17242: in tema di distanze legali fra edifici, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessorie (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), costituiscono, invece, corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituiti da solette aggettanti, anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza). Gli argomenti esposti dalla ricorrente non investono in alcun modo la ratio decidendi posta a base della giurisprudenza suddetta: essere i manufatti di cui si tratta un elemento della costruzione, dalla cui consistenza non possono quindi essere estrapolati.

Si ritiene pertanto possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi”. – la ricorrente ha depositato una memoria; il suo difensore e il pubblico ministero sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio; i resistenti non si sono avvalsi delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, rilevando che non sono efficacemente contrastate dalle obiezioni formulate nella memoria della ricorrente, in quanto: il procedimento in camera di consiglio non appresta alle parti facoltà di difesa meno efficaci dx quello in pubblica udienza; il ricorso risulta in effetti manifestamente infondato; non si verte in tema di (diversa) qualificazione della domanda, ma di individuazione delle norme pertinenti, che è compito da svolgere di ufficio dal giudice, anche in appello; le norme applicate con la sentenza impugnata sono quelle dello strumento urbanistico locale, che impone l’osservanza di una data distanza dal confine, sicchè è indifferente che non ricorra l’ipotesi di pareti finestrate fronteggiantisi, cui si riferisce il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; non trattandosi di sporgenze puramente ornamentali e di limitate dimensioni, i balconi e le verande aggettanti realizzati dalla s.r.l. Edil-casa, vanno considerati “costruzioni”, ai fini della verifica del rispetto delle distanze, rappresentando un elemento di apprezzabile consistenza del fabbricato;

il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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