Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13556 del 04/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13556
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Office Service s.a.s., in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Fedro 52, presso l’avv. LANDI
Massimo, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Ciro Di
Vuolo, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 55/8/08 del 21/7/08.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“La società in epigrafe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha accolto l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso da essa proposto contro un avviso di irrogazione sanzioni per assunzioni irregolari.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando il malgoverno dei principi in tema di onere della prova.
Il mezzo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata è infatti fondata sul corretto principio secondo cui, accertata mediante il verbale ispettivo la presenza di lavoratori non risultanti dalle scritture dell’imprenditore, grava su quest’ultimo la prova contraria.
Con il secondo motivo la ricorrente invoca la sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005, assumendo che la sanzione andava commisurata alla durata effettiva del rapporto di lavoro irregolare.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
La citata sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, nella parte in cui non consentiva al datore di lavoro di provare che il rapporto era iniziato successivamente al 1 gennaio. Tale prova non è stata fornita dall’odierna ricorrente, per cui la sentenza impugnata non merita censura”;
che la ricorrente ha presentato una memoria;
che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando, in particolare, che una volta accertata la presenza di lavoratori non risultanti dalle scritture dell’imprenditore, grava su quest’ultimo l’onere di provare l’eventuale esistenza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato;
che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010