Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13555 del 30/05/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 13555 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/05/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma/33-71j
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
.<5 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2 MAS. 2013 Giudizio
U Fuzz ,
1,.; cIoAL.00NA
; Ct. 45561/10 — avv. Spina AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI nel ricorso n. 26158/10
L'AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del Direttore Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente contro
A.P.I.C.I. — Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani
Livorno
ricorrente in punto
annullamento della sentenza n. 51/14110 emessa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE.
PREMESSO Che con nota n.43757 del 6.9.2012 A la Direzione Provinciale II di
LIVORNO ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell'art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l'art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA affinché la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiari l'estinzione
del giudizio ai sensi dell'art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 9.11.2012 pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello