Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13555 del 20/05/2019

Cassazione civile sez. I, 20/05/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 20/05/2019), n.13555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17613/2018 proposto da:

A.V., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Briganti Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, del 05/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/03/2019 dal cons. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 14.12.2017, A.V., cittadino nigeriano, di religione cristiana pentecostale, impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, di quella sussidiaria ed umanitaria.

Riferiva, di aver lasciato il proprio paese in data 03.02.2013 e di aver trascorso 3 anni in Libia, dove era stato anche detenuto per cinque mesi, prima di essere liberato su cauzione e giungere in Italia nel 2016.

Le ragioni che lo avevano indotto ad abbandonare il proprio paese andavano ricercate nelle vessazioni subite da parte della (OMISSIS), una setta criminale che lo aveva minacciato al fine di costringerlo ad entrare a far parte della stessa. Il ricorrente aveva tentato di rivolgersi alle autorità nigeriane che però non erano state in grado di fornirgli protezione;temendo gravi ripercussioni per la propria vita aveva pertanto abbandonato il proprio paese.

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza n. 5674/2018 rigettava la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione di dette forme di protezione.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, A.V..

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1 e art. 13 e degli artt. 737 e 135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2 nonchè art. 111 Cost., comma 6 per avere il Tribunale omesso di motivare le ragioni del proprio diniego.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere il Tribunale ritenuto irrilevanti i fatti posti a fondamento della pretesa richiesta dal ricorrente, senza specificatamente motivare i rischi per il ricorrente conseguenti alle vessazioni di (OMISSIS) in un sistema istituzionale come quello nigeriano.

I motivi che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

Il Tribunale ha infatti chiaramente espresso le ragioni poste alla base del mancato riconoscimento della protezione, ritenendo, con riferimento alla protezione internazionale, che non sussistessero i requisiti di tipo soggettivo, causale, ambientale e di personalizzazione del rischio, non avendo il ricorrente allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa o di essere parte di una categoria esposta a violenze, torture o altri trattamenti degradanti: quelle narrate dal ricorrente erano vicende di vita privata, da sottoporre alla giustizia comune e non costituivano certamente un fatto persecutorio che richieda la protezione internazionale.

In particolare, con riferimento alla credibilità del racconto, per quanto concerne le pretese minacce provenienti dalla setta (OMISSIS), il Tribunale ha accertato che detta setta è operativa nei campus universitari in Nigeria, ove effettua il reclutamento forzato di alcuni membri, laddove il ricorrente è in possesso di una modesta istruzione e non risulta aver mai frequentato l’università.

Il Tribunale ha altresì posto a base del diniego di riconoscimento della protezione sussidiaria, l’inesistenza di alcuno dei profili individuati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e c) essendo la vicenda narrata riconducibile ad una situazione di vita privata e di giustizia comune, fermo restando che gli elementi indicati in ricorso denotano la sussistenza di timori personali privi di riscontri concreti non sussistendo una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile al ricorrente in relazione alla regione di origine.

Con riferimento, infine, al mancato riconoscimento del diritto di permesso di soggiorno per motivi umanitari, premessa la non applicabilità ratione temporis al caso di specie della normativa di cui al D.L. n. 13 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018 (Cass. n. 4890/2018) la ratio posta alla base del mancato riconoscimento è stata individuata dal Tribunale nell’esistenza, avuto riguardo al paese del ricorrente, di strumenti di protezione istituzionale (ovvero di carattere privato, ma aventi natura associativa), oltre all’inesistenza di particolari condizioni di vulnerabilità da un punta di vista soggettivo, rilevando altresì che l’attestato di frequenza e la dichiarazione relativa all’attività di volontariato svolta sono insufficienti a far ritenere avviato un percorso di integrazione del richiedente.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32 e art. 16 Direttiva Europea n. 2013/32, nonchè degli artt. 2, 3, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, 7 e 14 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non avere il Tribunale esercitato il dovere di cooperazione istruttoria.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis per avere il Tribunale ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria in difetto di acquisizione di informazioni circa il paese di provenienza del richiedente.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 13 Convenzione EDU, art. 47 Carta dei Diritti fondamentali dell’UE e art. 46 direttiva 2013/32 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non avere il Tribunale rispettato il principio di cooperazione istruttoria.

I presenti motivi di ricorso, che in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

Il Tribunale ha compiuto un accertamento in fatto, che in quanto adeguatamente motivato si sottrae a sindacato nel presente giudizio, valutando la situazione del paese di provenienza del ricorrente, servendosi di fonti ufficiali e specificando altresì che l’UNCHR aveva dato indicazioni di non rimpatrio unicamente per gli stati settentrionali della Nigeria, in particolare Borno, Yobe e Adamawa, mentre si precisava che il ricorrente avesse sempre vissuto nella zona nord-ovest del paese, e dunque in una zona non affetta dal rischio.

Il Tribunale ha inoltre escluso il pericolo di attentati terroristici, che peraltro non erano neppure stati paventati dal ricorrente.

Il Tribunale ha dunque fondato la propria decisione assumendo informazioni da fonti specifiche ed autorevoli, di talchè deve escludersi il mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria in merito alla situazione della regione di origine del richiedente.

Secondo Principio espresso da questa Corte, in tema di protezione internazionale sussidiaria, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carco dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l’approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali. (Cass. 7333/2015).

Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che il ricorrente non avrebbe potuto trovare protezione rivolgendosi alle autorità statali, difettando la prova sia della richiesta che della mancata concessione di alcuna forma di protezione statale.

Con il sesto motivo si denuncia la nullità del decreto in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis commi 1 e 13 e degli artt. 737 e 135 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6 in subordine omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ulteriore subordine violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 per non avere il Tribunale riconosciuto che la protezione sussidiaria poteva essere accordata anche in virtù della valutazione, specificamente richiesta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 della situazione del Paese di transito nel quale il ricorrente si era trattenuto per tre anni.

Il motivo di ricorso, articolato in plurime censure, è infondato.

Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito e la permanenza in quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione sulla domanda di protezione internazionale e su quella sussidiaria, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine (o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide). Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. 31676/2018), che nella specie non risultano dedotti.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che il Ministero non ha svolto difese non deve provvedersi sulle spese di lite.

Rilevato inoltre che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2019

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