Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13555 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T. Mariotti S.p.A., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, P.ZZA Gondar 22, presso l’avv.

ANTONELLI Maria, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv.

Remo Dominici, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di

Milano n. 340/07 del 4/12/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia ielle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che, in sede di giudizio di ottemperanza della sentenza n. 2/29/06, depositata il 12/1/06, della stessa Commissione tributaria provinciale, passata in giudicato, ha accolto la domanda della società di liquidazione degli interessi legali sul capitale dalla data di presentazione della dichiarazione invece che dalla data dell’istanza di rimborso.

La società contribuente resiste con controricorso.

il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza dei secondo motivo, assorbito il primo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il secondo motivo, di carattere assorbente, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, quanto alla interpretazione del capo di sentenza controverso.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Il thema decidendum – premesso che il giudice dell’ottemperanza deve attenersi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione – era costituito dalla interpretazione del capo di sentenza con il quale l’Ufficio era stato condannato al pagamento cella somma di L. 1.791.143.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, sostenendo la contribuente la tesi che il dies a quo fosse rappresentato dalla data di presentazione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44 bis e l’Ufficio che esso fosse invece rappresentato dall’istanza di rimborso.

Riguardo a tale problema di fatto – essendo estranea alla cognizione del giudice dell’ottemperanza la questione di diritto riguardo alla effettiva spettanza degli interessi – la Commissione tributaria provinciale di Milano si è limitata ad affermare che gli interessi devono intendersi nella misura legale e con decorrenza dalla domanda di rimborso contenuta nella dichiarazione dei redditi, senza però motivare sostanzialmente la propria interpretazione del controverso capo di sentenza.

Le sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, restando assorbito il primo motivo, riguardante l’esattezza della interpretazione accolta”;

che la controricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, considerato che il giudice dell’ottemperanza non ha affrontato la questione (non importa se di diritto o di fatto) relativa al l’interpretazione del capo di sentenza relativo agli interessi, ma ha sostituito la statuizione contenuta in sentenza con una diversa, fondata sull’assunto, del tutto estraneo alla decisione oggetto di ottemperanza, che “gli interessi devono intendersi (…) con decorrenza dalla domanda di rimborso contenuta nella dichiarazione dei redditi”;

che pertanto, accolto il secondo motivo, la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria provinciale di Milano.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria provinciale di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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