Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13555 del 01/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 01/07/2016), n.13555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17751-2014 proposto da:

C.P., in proprio e quale erede di C.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO LANTE GRAZIOIJ 16,

presso lo studio dell’avvocato SUSANNA CHIABOTTO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 537/2013 V.G. della CORTE D’APPELLO di LECCE

del 5/12/2013, depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Domenico Bonaiuti (delega avvocato Chiabotto)

difensore del ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 27.12014 reso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter la Corte d’appello di Lecce respingeva l’opposizione proposta da C.P. avverso il decreto di inammissibilità emesso dal medesimo ufficio nei confronti dei Ministero dell’economia e delle finanze relativo alla domanda per l’eccessiva durata di un processo svoltosi innanzi alla Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale, conclusosi con sentenza pubblicata il 29.10.2012. A base della decisione la non definitività di tale pronuncia, in quanto ancora soggetta, alla data di proposizione del ricorso (23.7.2013), alla revocazione ordinaria.

Per la cassazione di tale decreto ricorre il C., in base ad un unico motivo, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto che la motivazione del decreto impugnato sia redatta in forma semplificata.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene parte ricorrente, richiamandosi a Cass. n. 14970/12, che il termine semestrale di decadenza entro cui, ai sensi dell’art. 4 legge cit., deve essere proposto il ricorso decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo presupposto. Termine che, una volta spirato, non può essere riaperto e a tempo indeterminato per effetto del ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 trattandosi di mezzo d’impugnazione straordinario, non legato da rapporto di unicità con il giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato.

Tale principio, sostiene parte ricorrente, si applicherebbe anche al caso di specie, atteso che avverso le sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti è consentito l’appello innanzi alle sezioni centrali per soli motivi di diritto, appello che è così equiparato al ricorso per cassazione.

Il motivo è infondato, anche se viene ravvisata una ragione di improcedibilità dell’originario ricorso diversa da quella ritenuta dalla corte di merito.

La nuova formulazione della L. n. 89 del 2001, nn. 4 e 5 come risultante dalle modificazioni apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, comporta che la domanda di equa riparazione non può essere promossa finchè il giudizio presupposto non sia stato definito con sentenza o altro provvedimento divenuto irrevocabile.

Circa la definitività delle decisioni della Corte dei Conti questa Corte, nell’esaminare la questione della decorrenza del termine di proposizione della domanda di equa riparazione nella previgente disciplina, ha già avuto modo di precisare che il termine de quo “non decorre dalla data del provvedimento conclusivo del processo della cui durata ci si dolga, e neppure da quella in cui detto provvedimento è stato portato a conoscenza dell’interessato nelle forme eventualmente a ciò prescritte dall’ordinamento. Decorre, invece, da quando quel provvedimento conclusivo è divenuto definitivo, e con tale espressione il legislatore ha inteso riferirsi al significato che comunemente si assegna alla nozione di definitività di un provvedimento giurisdizionale: vale a dire al fatto che quel provvedimento non sia più suscettibile di essere revocato, modificato o riformato dal medesimo giudice che lo ha emesso o da altro giudice chiamato a provvedere in un grado successivo” (Cass. n. 17261 del 2002; le conclusioni richiamate sono state condivise anche di recente con la sentenza n. 21138 del 2015).

Alle argomentazioni ora esposte deve aggiungersi il rilievo che la sentenza resa dalla Corte dei Conti in grado di appello è ricorribile per Cassazione, dinanzi alle Sezioni Unite, per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, e dell’art. 111 Cost., u.c. ed essendo applicabile – in virtù del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26 – la norma dell’art. 324 c.p.c., la sentenza ancora soggetta a ricorso per Cassazione non può essere ritenuta passata in giudicato (Cass. n. 17261/2002 cit.).

Nella specie, dal provvedimento impugnato emerge che la domanda di equa riparazione è stata proposta con ricorso depositato il 23 luglio 2013, in relazione ad un giudizio nel quale era stata pronunciata sentenza, dalla sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, il 29 ottobre 2012, data – che per le considerazioni sopra svolte – non coincide con quella del passaggio in giudicato della sentenza, dovendo decorrere ancora il termine annuale ex art. 327 c.p.c., ratione temporis applicabile (introdotto il giudizio avanti alla Corte dei Conti il 4 luglio 1994), per proporre ricorso per cassazione, con la conseguenza che la domanda di equa riparazione è stata proposta prima che il provvedimento di definizione del giudizio presupposto sia divenuto irrevocabile.

In conclusione il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA