Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13554 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12368-2010 proposto da:

B.R. (OMISSIS), elettivamente, domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO FABIO

MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CASAROTTO GIANGIORGIO, giusta mandato a margine del ricorso per

revocazione;

– ricorrente –

contro

C.L. (OMISSIS), C.C.

(OMISSIS), CR.CE. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114/A, presso lo

studio dell’avvocato PASCUCCI FRANCO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CURI SIMONE, DEVOTO MICHELE, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.G. ved. B., B.E., B.

S., B.N., B.M., B.M.P.,

B.C., L.A. ved. B. gli ultimi tre quali

eredi di B.M. e i primi cinque di B.L., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo

studio dell’avv. GIGLI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avv. NASCIMBEN LUIGI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2 5773/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 30.9.09, depositata il 09/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BUCCIANTE Ettore;

udito per i controricorrenti ( P. + B.) l’Avvocato

Bonsignore Aloisia (per delega avv. Gigli Giuseppe) che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

Ritenuto che il ricorso non appare senz’altro inammissibile, con quell’evidenza che è richiesta per una pronuncia in camera di consiglio.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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