Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13554 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Associazione Sportiva Centro Ippico Aterno, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia 50,

presso l’avv. Sara Di Cunzolo, rappresentata e difesa dall’avv. EMI

Sandro giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 118/1/07 del 4/12/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso dell’Associazione contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP. L’Associazione resiste con controricorso, proponendo altresì un motivo di ricorso incidentale.

Il ricorso principale e quello incidentale contengono un motivo ciascuno. Possono essere trattati in Camera di consiglio, previa riunione, e dichiarati entrambi inammissibili, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Sotto il profilo della violazione di legge l’Agenzia chiede a questa Corte se la CTR di Potenza (recte: la CTR dell’Abruzzo) abbia violato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 32, ove ha ritenuto che le presunzioni bancarie non potessero operare ex se non avendo la caratteristica di essere gravi, precise e concordanti ma che necessitassero di ulteriori, elementi di prova perchè si potesse configurare l’esistenza di un’attività commerciale in capo all’associazione resistente.

Il mezzo è inammissibile, non cogliendo il quesito di diritto la ratio decidendi.

Per quanto è agevole rilevare dalla motivazione della sentenza, il giudice tributario ha ritenuto che, nella specie, il risultato delle indagini bancarie non fosse tale da offrire, in fatto, prova dell’esistenza della prospettata società di fatto, ma non ha inteso negare, m astratto, il valore probatorio proprio di tali indagini.

La rilevata inammissibilità del ricorso principale comporta l’inammissibilità anche del ricorso incidentale tardivo dell’Associazione”;

che l’Agenzia delle Entrate ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore (a prescindere dall’evidente errore materiale nel riferimento alla società di fatto), considerato che dalla stessa memoria emerge che ciò di cui l’Agenzia in realtà si duole non è – come viceversa risulta dal quesito – la valutazione da parte del giudice dell’efficacia probatoria in sè delle indagini bancarie, ma il fatto che il giudice tributario abbia ritenuto inadeguate le indagini svolte nei confronti del Presidente dell’associazione a fornire prova dello svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’associazione stessa;

che pertanto, riuniti i ricorsi, gli stessi vanno dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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