Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13554 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 01/07/2016), n.13554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14493/2014 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO L. FRISANI, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 455/2014 della CORTE D’APPEI LO di PERUGIA del

13/01/2014, depositato il 07/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 3, comma 5, il consigliere designato della Corte d’appello di Perugia, provvedendo su ricorso di R.F., ingiungeva al Ministero dell’Economia e delle Finanze il pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di una causa instaurata innanzi al TAR del Lazio, protrattasi dal 30.1.1996 al 15.2.2012, avente ad oggetto il riconoscimento di un infermità per causa di servizio.

L’opposizione erariale ex art. 5 ter, legge cit. era parzialmente accolta dalla predetta Corte d’appello, in composizione collegiale, che con decreto 7.3.2014 riduceva l’importo dell’indennizzo a Euro 3.500,00. Riteneva la Corte distrettuale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che ai fini dell’equa riparazione non poteva essere considerato, in base al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito in L. n. 133 del 2008, e successive modifiche, il periodo di tempo antecedente alla presentazione dell’istanza di prelievo, con la conseguenza che il decorso del termine di ragionevole durata indicato dalla legge (tre anni per il giudizio di primo grado) iniziava a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di prelievo. Quest’ultima, infatti, costituiva un presupposto processuale che, rendendo improponibile la domanda di equa riparazione rispetto a tutto il periodo anteriore alla sua presentazione, faceva sì che tale lasso di tempo non potesse essere valutato neppure ai limitati fini del computo del ritardo, che doveva essere calcolato a partire dal momento di deposito dell’istanza stessa. Pertanto, nel caso di specie dall’eccedenza indennizzabile di dieci anni ritenuta nel decreto impugnato andava sottratto il periodo di tre anni di ragionevole durata del processo, così che residuavano sette anni da indennizzare secondo i parametri seguiti nel decreto emesso in sede monitoria (Euro 500,00 per ogni anno di ritardo).

Per la cassazione di tale decreto R.F. propone ricorso affidato a un solo motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato un “atto di costituzione” in vista della partecipazione alla discussione della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, dell’art. 6, par. 1 CEDU e del D.L. n. 112 del 2008, art. 54.

Sostiene parte ricorrente che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, in base al quale la domanda di equa riparazione non è procedibile se non risulta depositata istanza di prelievo nella procedura presupposta, neppure per il periodo anteriore alla sua presentazione, deve essere letta alla luce della giurisprudenza della Corte EDU. Pertanto, la lesione del diritto ad un processo di durata ragionevole va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento. Ne deriva che detta norma va intesa nel senso che essa si limita a stabilire i presupposti dell’azione giudiziale, mentre la durata eccessiva deve essere valutata in base ai parametri della giurisprudenza della Corte EDU, senza confondere tra loro il dato empirico dello sviluppo nel tempo di una procedura giudiziale (art. 2 legge n. 89/01) e il presupposto giuridico dell’azione (D.L. n. 112 del 2008, art. 54). Pertanto, dal computo della durata irragionevole del giudizio amministrativo presupposto non si può espungere il periodo precedente al deposito dell’istanza di prelievo.

2. – Il motivo è fondato.

Il fatto che ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’all. 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti – come nel caso in esame – alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass. n. 3740/13), non significa che detta istanza costituisca, per una sorta di fictio iuris limitata ai lini applicativi della legge n. 89/01, il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, detta norma ha una lettura più semplice e binaria, nel senso che senza l’istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può essere proposta nè per il periodo anteriore nè per quello successivo, mentre una volta proposta l’istanza, la domanda stessa è proponibile senz’alcuna limitazione. Accertatane la presentazione nel giudizio presupposto, l’istanza di prelievo assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, nel quale le condizioni di fondatezza della domanda sono costituite da altro, quale la durata eccedente, il paterna d’animo connesso e l’inesistenza di cause di esclusione del diritto positivizzate dall’art. 2, comma 2 quinquies legge Pinto o altrimenti enucleate dal sistema in via pretoria.

2.1. – Essendosi la Corte distrettuale discostata da tale interpretazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che nel provvedere ad un nuovo esame di merito si atterrà al seguente principio di diritto formulato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1: “il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, in base al quale nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima, non implica che detta istanza costituisca il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, l’istanza di prelievo una volta presentata assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, mentre ai fini del computo della durata ragionevole occorre aver riguardo all’intera durata del processo e non solo a quella successiva all’istanza predetta”.

2.2. – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione, il cui regolamento gli è rimesso ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta .

2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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