Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13553 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17077/2012 proposto da:

B.P., A.A.M., nella qualità di eredi di

B.I. e di L.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Barberini n. 86, presso l’avvocato Marucchi Gian Luca, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Comporti Gian

Domenico, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Sovicille;

– intimato –

nonchè contro

Comune di Sovicille, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandria n. 130, presso

l’avvocato Zammit Maria Beatrice, rappresentato e difeso

dall’avvocato Garzia Luana, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.A.M., B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 292/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Comporti Gian Domenico che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’avvocato

Zammit Maria Beatrice, con delega, che si riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.L. e B.I. hanno convenuto in giudizio il Comune di Sovicille e ne hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di terreni di loro proprietà nel medesimo Comune, utilizzati per una diversa sistemazione della viabilità e dei parcheggi a servizio di impianti sportivi, senza che fosse stato emesso tempestivamente il decreto di esproprio.

Nel contraddittorio con il Comune, il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda, rilevando che il decreto di esproprio era stato emesso tempestivamente, vista la proroga biennale del termine dell’occupazione, a norma della L. 20 maggio 1991, n. 158 art. 22.

L. e B. hanno proposto appello: deducevano tra l’altro il carattere usurpativo dell’occupazione, essendo il decreto di esproprio stato emesso dopo la scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sui quali non incideva la menzionata proroga legale che riguardava solo i termini di occupazione.

Il gravame è stato rigettato dalla Corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 24 febbraio 2012. La Corte ha ritenuto inammissibile la domanda di occupazione usurpativa, tardivamente proposta in appello (previo accertamento della scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, della decadenza del Comune dal potere espropriativo), avendo la parte dedotto in primo grado l’occupazione acquisitiva; inoltre ha rilevato che il giudice ordinario non poteva valutare la legittimità del decreto di esproprio emesso, in ipotesi, sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità divenuta inefficace per scadenza dei termini.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione B.P. e A.A.M. (eredi degli originari attori), sulla base di due motivi; il Comune di Sovicille si è difeso con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti principali hanno denunciato la violazione dei principi in tema di mutatio libelli, per avere la Corte di merito ritenuto che essi avessero proposto in appello una inammissibile domanda nuova, fondata sull’occupazione usurpativa, mentre sin dall’atto introduttivo del giudizio in primo grado essi avevano dedotto l’illegittimità del comportamento del Comune per avere emesso il decreto di esproprio in carenza di potere, essendo scaduto il termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ed avevano chiesto il risarcimento del danno per equivalente, rinunciando alla tutela restitutoria.

Il motivo è fondato, avendo la sentenza impugnata deciso in senso difforme dal principio di diritto secondo cui, nel giudizio di risarcimento del danno derivante dalla occupazione e trasformazione irreversibile di un fondo senza titolo, la qualificazione in primo grado della domanda risarcitoria come di accessione invertita (o occupazione cd. acquisitiva) non esclude l’ammissibilità di una riqualificazione della stessa come occupazione usurpativa da parte dell’attore in sede di appello, atteso che la presenza o meno della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare le due forme di illecito, entrambe a carattere permanente ed improduttivo di effetti giuridici, poichè non incide sulla causa petendi giuridicamente significativa, rappresentata in entrambi i casi dalla occupazione illegittima (Cass. n. 7137/2015, n. 16750/2010). Il giudice ordinario, avendo ratione temporis piena giurisdizione in materia (trattandosi di controversia introdotta con atto di citazione notificato nel febbraio 1997), ben potrebbe disapplicare gli atti (compreso il decreto di esproprio) eventualmente adottati dalla P.A. in carenza di potere (v. Cass., sez. un., n. 3569/2011), qualora tale carenza fosse accertata in sede di rinvio.

Il secondo motivo, concernente la valutazione dell’eventuale inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, anche in relazione agli effetti della proroga dei termini di cui alla L. n. 158 del 1991, art. 22 è assorbito, dovendo il giudice di rinvio pronunciarsi sul merito della domanda, che è ammissibile, di risarcimento del danno da occupazione usurpativa.

E’ assorbito anche il ricorso incidentale del Comune di Sovicille, riguardante la compensazione delle spese processuali dei gradi di merito.

La sentenza impugnata è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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