Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13553 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10989-2010 proposto da:

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI

VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BINELLI MATTEO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L. erede di C.A., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI

PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA

BIANCA MOMOLI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1055/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

18.11.09, depositata il 30/11/2009; udita la relazione della causa

svolta nella camera di consiglio del 29/04/2011 dal Consigliere

Relatore Dott. BUCCIANTE Ettore;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice che nulla osserva.

La Corte:

Fatto

RITENUTO

Che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza del 21 maggio 1998 il Tribunale di Mantova – adito nell’ottobre 1990 da C.A. nei confronti di M. D. e R.M., quali eredi di R.C. – ha accertato l’autenticità della firma del dante causa delle convenute in calce a una scrittura privata di vendita di un terreno del 21 febbraio 1910 e ha dichiarato che in forza di tale atto l’attore era divenuto proprietario dell’immobile.

Impugnata dalle soccombenti, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia, che con sentenza del 30 novembre 2009 ha rigettate il gravame, ritenendo tra l’altro (per quanto risulta rilevante ai fini di cui all’art. 380 bis c.p.c.): che in primo grado l’attore, essendo stato il contratto in questione da lui stipulato per sè o per persona da nominare, aveva inizialmente chiesto che proprietario del bene fosse dichiarato suo figlio C.L., nel 10989/2010 presupposto che fosse stato poi indicato come destinatario dell’alienazione; che non era stata data prova della electio amici e conseguentemente, nel precisare le conclusioni, C.A. aveva chiesto che proprietario del fondo fosse dichiarato lui stesso; che in quella sede nulla era stato eccepito dalle altre parti circa la novità di tale domanda, sulla quale pertanto doveva intendersi accettato il contraddittorio.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. D., in base a sei motivi. C.L., che già aveva partecipato al giudizio di secondo quale erede del defunto C. A., si è costituito con controricorso. R.M. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Con il primo motivo di ricorso M.D., denunciando “illegittimità per violazione art. 360 c.p.c., n. 4 e del divieto di proporre domande nuove – violazione artt. 183, 184 e 185 c.p.c. nella versione applicabile alla presente controversia”, lamenta che la Corte d’appello, richiamando una giurisprudenza ormai superata, ha erroneamente ritenuto che sulla domanda nuova 10989/2010 proposta da C.A. fosse stato accettato il contraddittorio.

In effetti, il principio enunciato da Cass. 18 marzo 1981 n. 1604, citata nella sentenza impugnata (“Proposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado una domanda nuova, lei controparte, se non intende accettare su di essa il contraddittorio, deve dichiararlo nella stessa udienza o comunque nella precisazione delle proprie conclusioni, altrimenti il contraddittorio deve ritenersi accettato, con la conseguenza che l’inammissibilità di detta domanda non può essere più dedotta nè con la comparsa conclusionale nè nei successivi gradi del giudizio”) non è più attuale, poichè Cass. s.u. 22 maggio 1996 n. 4112 si è invece indirizzata nel senso che “con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 – per il quale trovano applicazione le disposizioni degli art. 183, 184 e 345 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla “novella” di cui alla L. n. 353 del 1990 (D.L. n. 432 del 1995, art. 9, conv.

nella L. n. 534 del 1995) – il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la violazione di tale divieto – che è rilevabile dal giudice anche d’ufficio, non essendo riservata alle parti l’eccezione di novità della domanda – non è sanzionatile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell’accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l’accettazione; a quest’ultimo fine, l’apprezzamento della concludenza del comportamento della parte va effettuato dal giudice attraverso una seria indagine della significatività dello stesso, senza che assuma rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione alla domanda nuova, nè potendosi attribuire, qualora questa sia formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni, valore concludente al mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente, o meno, a detta udienza”.

Alla luce di questo orientamento – che è stato poi costantemente seguito da questa Corte (v., da ultimo, Cass. 11 giugno 2010 n. 14625) e dal quale non vi è ragione di discostarsi – il motivo di impugnazione in esame appare manifestamente fondato, poichè il giudice a quo ha desunto l’avvenuta accettazione del contraddittorio proprio dal “mero silenzio” delle convenute, senza alcuna “seria indagine della significatività” del loro comportamento.

L’accoglimento del motivo di ricorso in esame – che comporta l’assorbimento degli altri – non è impedito dall’obiezione del resistente, secondo cui la domanda di cui si tratta non poteva essere considerata nuova, poichè la richiesta di dichiarazione dell’autenticità della firma di R.C. era rimasta ferma, mentre l’acquisto da parte di C.A., anzichè di C.L., era una conseguenza del disposto dell’art. 1405 c.c.. L’assunto non è condivisibile, stante la diversità non solo della causa petendi delle due domande (la fattispecie di cui all’art. 1404 c.c., unica inizialmente prospettata, è diversa da quella di cui all’art. 1405 c.c.) ma anche delle personae del rapporto dedotto in causa (essendosi chiesta l’affermazione della qualità di proprietario del bene in contestazione dapprima del figlio dell’attore, poi di lui stesso).

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 315 c.p.c., n. 5, prima ipotesi”;

– la ricorrente ha depositato una memoria; il pubblico ministero e il resistente non si sono avvalsi delle facoltà di cui al secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– in accoglimento pertanto del primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Brescia, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità; non appare infatti possibile decidere in questa sede la causa, come ha richiesto la ricorrente con la sua memoria, essendo necessario valutare, con apprezzamento di merito non consentito nel giudizio di legittimità, se C. A., nel precisare le conclusioni nel senso che si è detto, avesse inteso rinunciare, come M.D. sostiene, alla propria domanda, nei termini in cui era stata originariamente proposta.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata;

rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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