Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13553 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.T.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Alessandro Farnese 7, presso gli avv.ti BERLIRI Claudio e Alessandro

Cogliati Dezza, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 166/4/07 del 30/11/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro avvisi di accertamento emessi sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Il primo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, attengono al valore probatorio dei parametri, ritenuti dalla ricorrente fonte di “presunzione grave, precisa e concordante”, tale da comportare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

I due motivi sono manifestamente infondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato che la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravita, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce in esito al contraddittorio con il contribuente (SS.UU. 26635/09).

Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui afferma l’insussistenza di una preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente da parte dell’Ufficio,, affermando l’Agenzia che viceversa la infruttuosa richiesta di chiarimenti si evince dallo stesso avviso di accertamento impugnato e che pertanto la CTR v’ha trascurato le precise emergenze documentali”.

Il secondo motivo è inammissibile.

Quello prospettato è infatti un vizio revocatorio ex art. 395 cod. proc. civ., n. 4, configurandosi l’ipotesi di supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, che non ha costituito un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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