Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13553 del 01/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 01/07/2016), n.13553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13627-2014 proposto da:
A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE LO
GIUDICE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 2675/2013 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSEFIA del 7/10/2013, depositato il 26/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.
Fatto
IN FATTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 10.5.2011, A.L. adiva la Corte d’appello di Caltanissetta per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 per la durata irragionevole di un processo amministrativo innanzi al TAR di Palermo instaurato il 2.2.1995 e definito con sentenza del 29.4.2009.
Resistendo il Ministero, la Corte d’appello con decreto del 26.11.2013 dichiarava improponibile la domanda non essendo stata proposta nel giudizio di riferimento l’istanza di prelievo ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito con modificazioni in L. n. 133 del 2008, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’all. 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, istanza che non trovava un equivalente in quella di fissazione dell’udienza di discussione.
Per la cassazione di tale decreto A.L. propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 3, comma 23, dell’all. 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, di approvazione del codice del processo amministrativo. Detta norma, deduce la parte ricorrente, nel modificare il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito con modificazioni in L. n. 133 del 2008, ha stabilito che il ricorso per equa riparazione non è proponibile se nel giudizio amministrativo presupposto non sia stata presentata istanza di prelievo, senza che sia possibile operare una distinzione tra porzioni di durata dell’unico processo amministrativo in ragione del momento di entrata in vigore del testo originario del citato art. 54 o delle sue modifiche.
Nel caso in esame, il giudizio presupposto è stato deciso con sentenza pubblicata l’1.4.2009, mentre il ricorso per equa riparazione era stato depositato innanzi alla Corte d’appello di Palermo (poi dichiaratasi incompetente) 1’11.2.2010, e dunque prima dell’entrata in vigore (16.9.2010: n.d.r.) del codice processuale amministrativo. Ne deriva l’applicabilità ratione temporis dell’art. 54, comma 2 cit. nel testo in allora vigente, in base al quale la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001 non è stata presentata un’istanza di prelievo (ai sensi dell’allora in vigore R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2).
Pertanto, parte ricorrente conclude affermando che per i giudizi di equa riparazione che, come quello in oggetto, sono stati introdotti tra il 25.6.2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008) e il 15.9.2010 (giorno precedente l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 54 cit. D.L.), ove non sia stata presentata istanza di prelievo la parte ha comunque diritto ad ottenere l’indennizzo per il periodo di tempo precedente al 25.6.2008.
2. – Il motivo è fondato.
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008 (Cass. nn. 5914 e 5915 del 2012; in senso analogo, Cass. n. 15303/12).
2.1. – Nella specie, il giudizio amministrativo presupposto è iniziato in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 ed è stato definito il 29.4.2009, con la duplice conseguenza dell’inapplicabilità del nuovo testo dell’art. 54 cit. D.L. come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, e della indennizzabilità del periodo anteriore al 25.6.2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, pur non essendo stata presentata alcuna istanza di prelievo.
3. – In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che nel decidere il merito si atterrà al principio di diritto enunciato al paragrafo 2 che precede, provvedendo altresì sulle spese di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016