Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13552 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18237/2013 proposto da:

Gruppo Editoriale L’espresso S.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore; F.C. (c.f. (OMISSIS)),

nella qualità di giornalista ed autrice dell’articolo de quo;

M.E. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di direttore responsabile del

quotidiano (OMISSIS); elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei

Caprettari n. 70, presso l’avvocato Ripa Di Meana Virginia, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Martinetti Maurizio,

giusta procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Associazione Forza Nuova, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 12,

presso l’avvocato Fiore Stefano, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2955/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Alessandra piana, con delega

orale, che si riporta e chiede raccoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Fiore Stefano che ha

chiesto l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso (e

deposita n. 3 sentenze + Nota Spese).

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 giugno 2012, ha condannato “(OMISSIS)”, edito dal Gruppo editoriale L’Espresso, il direttore M.E. e F.C., in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale, determinato in Euro 8000,00, oltre interessi legali, in favore dell’associazione Forza Nuova, in relazione al contenuto diffamatorio di un articolo, a firma della F., pubblicato il 9 novembre 2000, a pag. 9 del quotidiano, intitolato “Oscurato il sito antisemita – Quattro leader di Forza Nuova indagati per odio etnico”.

Ad avviso della Corte, l’articolo diffondeva la notizia che i vertici di “Forza Nuova” e, tra questi, Fi.Ro. e Mo.Ma., indicati come fondatori dell’associazione, e due dirigenti di essa non nominati, avevano commesso i reati previsti dalle leggi in materia di discriminazione razziale (n. 654 del 1975 e n. 205 del 1993) per avere diffuso idee razziste e antisemite tramite un sito web, con l’effetto di additare l’associazione come un’organizzazione capeggiata da persone che commettono reati, cioè da leader sottoposti ad indagini per gravi reati come quelli sopra menzionati, contrariamente al vero. La Corte ha tratto tale convincimento dal collegamento di parte del titolo con le prime parole dell’articolo (“Quattro leader di Forza Nuova… sono indagati per razzismo e odio etnico, morale e religioso”) e con la fotografia di Fi. e Mo. e dal fatto che non era vero che i leader dell’associazione Forza Nuova (non Fi. nè Mo.) fossero indagati; ha aggiunto che nell’articolo non erano stati citati i nomi dei quattro indagati nè indicati elementi idonei ad identificarli.

Avverso questa sentenza il Gruppo Editoriale L’Espresso, M.E. e F.C. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui si è opposta l’associazione Forza Nuova.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., art. 2043 c.c., artt. 51 e 595 c.p., la L. n. 47 del 1948, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di merito escluso l’invocata esimente del diritto di cronaca, nella specie giudiziaria, e ritenuto sussistente l’illecito lamentato dall’attrice. In particolare, si assume che nell’articolo fosse stato fedelmente riportato, con modalità inoffensive e senza esorbitare dai limiti del diritto di cronaca, il contenuto degli atti di indagine della polizia postale e cioè la notizia che gli indagati (individuati in altre persone) erano attivisti del movimento Forza Nuova, anche con ruoli di spicco, mentre Fi. e Mo. erano indicati nell’articolo solo come fondatori di Forza Nuova e non come persone coinvolte nell’inchiesta sul sito web antisemita.

Sono necessarie due premesse: la prima concerne l’inapplicabilità nel giudizio in esame della previsione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, di inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel caso di sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, in quanto applicabile, a norma del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ai soli giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all’il settembre 2012 (v. Cass. n. 26860/2014, n. 24909/2015), mentre nella specie il giudizio di appello è stato introdotto con citazione notificata il 25 settembre 2008, risultando infondata l’eccezione sollevata al riguardo dal difensore di Forza Nuova all’udienza di discussione; la seconda premessa riguarda l’inapplicabilità ratione temporis del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54, comma 3, conv. con L. n. 134 del 2012), in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha formato il proprio convincimento dopo avere interpretato la domanda di Forza Nuova, cioè assumendo come punto di partenza una frase contenuta nell’atto di citazione, con la quale Forza Nuova aveva lamentato di essere stata diffamata nella propria identità politica “dalla calunniosa attribuzione a suoi alti dirigenti della paternità di un fatto costitutivo di reato…” (p. 5 della sentenza impugnata). L’unico profilo diffamatorio rimesso alla valutazione giudiziale, ad avviso della Corte romana, era la notizia della commissione di fatti di reato o, più precisamente, dell’esistenza di indagini nei confronti non genericamente dell’associazione Forza Nuova o di suoi associati, attivisti o simpatizzanti, ma esclusivamente dei vertici o capi o leader della stessa associazione in relazione all’utilizzo di un sito web, poichè in tal caso “il marchio di infamia si estende anche all’associazione” (p. 4 della sentenza impugnata). Da qui la Corte è pervenuta alla conclusione del carattere diffamatorio dell’articolo ai danni dell’associazione, essendosi la notizia rivelata falsa nel senso che non erano indagate persone riconoscibili come “leader” o capi dell’associazione, cioè le due persone menzionate nell’articolo che compaiono in fotografia ( Fi. e Mo., indicati come fondatori dell’associazione).

E’ necessario premettere che l’interpretazione della domanda giudiziale, com’è noto, è riservata al giudice di merito (v. Cass. n. 1545/2016) e, tuttavia, quando la domanda abbia ad oggetto la tutela risarcitoria per danni da diffamazione, alla valutazione del carattere diffamatorio di uno scritto giornalistico il giudice di merito deve provvedere autonomamente, sulla base dei principi di diritto che regolano la materia, prescindendo dalle eventuali prospettazioni o sollecitazioni di parte che risultino distoniche rispetto ai suddetti principi.

Nella specie, la Corte di merito si è limitata a valutare l’offensività dello scritto giornalistico nella utilitaristica prospettiva propria dell’atto di citazione, assumendola in sostanza (ed erroneamente) come vincolante, sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, mentre avrebbe dovuto valutarla in coerenza con i principi regolatori della materia, cioè mediante un’analisi complessiva del testo dell’articolo globalmente inteso (Cass. n. 18769/2013, n. 25157/2008), con riferimento non alle singole parole usate nel titolo e nel testo, ma alla portata sostanziale del suo messaggio.

Infatti, la Corte, sopravvalutando il riferimento alla parola “leader”, non ha colto il messaggio dell’articolo (il cui testo è stato riprodotto nel ricorso) che era quello di informare il pubblico circa l’esistenza di un sito Internet antisemita ed il collegamento di esso con Forza Nuova, come evidenziato dalle parole usate nel testo dell’articolo, ove si legge che gli “ideatori del sito”, indagati da (OMISSIS), erano soggetti “tutti legati a Forza Nuova”, a prescindere dal ruolo, apicale o meno, da essi rivestito nell’associazione. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, è irrilevante che gli indagati non fossero (in ipotesi) propriamente “leader” ma attivisti di Forza Nuova.

Le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, secondo cui i nomi degli indagati erano ignoti e non v’era prova che essi appartenessero all’associazione contraddicono i documenti prodotti nel giudizio di merito, puntualmente indicati in ricorso (pag. 27 ss.), ove si dà conto degli atti di indagine riguardanti quattro ben identificati attivisti di spicco di Forza Nuova.

Il convincimento della Corte di merito, secondo cui l’articolo intendesse evidenziare (falsamente) che erano indagati i due nominati fondatori dell’associazione ( Fi. e Mo.), rappresentati nella fotografia, è contraddetto dal fatto, puntualmente evidenziato dai ricorrenti, che costoro non sono indicati come indagati nel testo dell’articolo e neppure nella didascalia a fianco della fotografia.

Infine, la Corte non ha considerato che lo spazio dato a Fi. e Mo. era funzionale alla notizia del coinvolgimento dell’associazione Forza Nuova, da essi fondata e quindi portatrice di valori dai medesimi condivisi, nella ideazione o gestione del sito web antisemita, essendo l’associazione – e non i singoli appartenenti ad essa – ad avere lamentato di essere stata diffamata.

In conclusione, la sentenza impugnata non è in linea con i principi riguardanti la valutazione dell’offensività degli scritti giornalistici, in relazione all’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, ed è sorretta da una motivazione apparente e perplessa per le ragioni espresse.

Il secondo motivo di ricorso, riguardante la valutazione del danno, è assorbito.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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