Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13552 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8654-2010 proposto da:

C.L.R. (OMISSIS), CI.AN.

(OMISSIS), C.T.M. (OMISSIS), tutte

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FRATTINA 89, presso lo studio

dell’avvocato SCARDACI DI GRAZIA FRANCESCO, rappresentate e difese

dall’avvocato GIUSEPPE SAPIENZA, giusta procura a margine del ricorso

di merito;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

LOMBARDO LANZA FRANCESCO, giusta procura a margine del controricorso

per regolamento di competenza;

– controricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona

dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avv. AMORINI GIUSEPPE, giusta mandato a

margine del controricorso per regolamento di competenza;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 9362/09 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 02/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BUCCIANTE Ettore;

per il controricorrente (Condominio di (OMISSIS)) è

solo presente l’Avvocato Lombardo Lanza Francesco;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice che nulla osserva.

La Corte:

Fatto

RITENUTO

Che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;

la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con ordinanza del 2 marzo 2010 il Tribunale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza per valore e ha rimesso le parti davanti al Giudice di pace della stessa città, in ordine all’impugnazione proposta da Ci.An., C.T.M. e C.L.R. avverso la deliberazione dell’assemblea congiunta dei condomini degli edifici siti in (OMISSIS) e in (OMISSIS). La decisione si basa sul rilievo che le attrici avevano contestato “soltanto il proprio obbligo a contribuire alle spese decise, determinate nella misura di Euro 729,00, sicchè in realtà la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità; conseguentemente, il valore della causa va determinato in base all’imporro contestato e non all’intero ammontare di esso”.

Il provvedimento è stato impugnato da Ci.An., C.T.M. e C.L.R. con regolamento di competenza, in base a un motivo. I condomini degli edifici siti in (OMISSIS) e in (OMISSIS) si sono costituiti ognuno con un proprio controricorso.

Il ricorso appare manifestamente infondato, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione, ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all’importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea, poichè, in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa” (Cass. 16 marzo 2010 n. 6363).

Nella specie si verte proprio nell’ipotesi cui si riferisce il principio enunciato nella massima sopra trascritta, dato che Ci.An., C.T.M. e C.L. R. hanno impugnato la deliberazione in questione sostenendo di non essere tenute ad alcuna contribuzione, in quanto la spesa di cui si tratta concerne una parte comune dalla quale non ricavano alcuna utilità e in quanto non erano state regolarmente e tempestivamente convocate per partecipare all’assemblea.

D’altra parte, le ricorrenti non hanno contestato la legittimità in sè della decisione relativa alla spesa, ma soltanto il conseguente riparto, da cui hanno affermato di dover essere escluse, sicchè la competenza del Giudice di pace deve essere riconosciuta anche alla stregua della parzialmente difforme precedente giurisprudenza che esse stesse hanno invocato, secondo cui “ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, quest’ultima viene contestata nella sua globalità, sicchè la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell’intera spesa deliberata;

ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l’insussistenza della propria obbligazione, il valore della causava determinato in base al solo importo contestato, perchè la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità” (Cass. 22 gennaio 2010 n. 1201).

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi”;

– le ricorrenti hanno depositato una memoria; nell’adunanza in camera di consiglio è comparso il difensore del condominio di (OMISSIS); il pubblico ministero e il condominio di (OMISSIS) non si sono avvalsi delle facoltà di cui all’art. 380-c.p.c., comma 2;

– il collegio non concorda con le argomentazioni svolte nella relazione, poichè la giurisprudenza che vi è richiamata non si attaglia alla fattispecie oggetto del giudizio: risulta dagli atti di causa – che questa Corte può direttamente prendere in esame, vertendosi in tema di regolamento della competenza – che in effetti le attrici avevano contestato in toto la legittimità della deliberazione assembleare impugnata, chiedendo che fosse dichiarata nulla o annullata, per ragioni come la mancata convocazione e l’indeterminabilità dell’oggetto, che ne comportavano in ipotesi l’integrale invalidità;

– in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale di Catania, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge e al quale viene rimessa la pronuncia sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Catania, davanti al quale dispone che la causa sia riassunta nel termine di legge e al quale rimette la pronuncia sulle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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