Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13552 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2166/2014 R.G. proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Nino Scripelliti,

dall’Avv. Elena Bellandi e dall’Avv. Ornella Manfredini, come da

procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Ornella Manfredini, in Roma, Via G.

Avezzana n. 1;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

-controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 122/13/2012, depositata il 26 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2020 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello principale proposto da A.F., esercente il servizio taxi a Firenze, ed accoglieva l’appello incidentale della Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che aveva accolto in parte il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento emesso, con metodo analitico-induttivo, fondato anche sulle risultanze degli studi di settore, nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate per l’anno 2003, con rideterminazione dei ricavi da Euro 31.846,00 dichiarati ad Euro 85.875,00 accertati, con un reddito di impresa pari ad Euro 62.857,00, a fronte del reddito dichiarato di Euro 8.828,00. Il giudice di prime cure rideterminava in Euro 53.000,00 i ricavi, in quanto il prezzo delle corse “in convenzione” era molto più alto di quello prudenziale; inoltre, dai chilometri complessivi dovevano essere sottratti quelli percorsi dal contribuente per raggiungere il posto di sosta dall’abitazione, dovendosi anche considerare i chilometri necessari per raggiungere il cliente e per il ritorno alla piazzola di sosta. Il giudice di appello rilevava che il gravame del contribuente non era meritevole di accoglimento, mentre era fondato l’appello incidentale dell’Ufficio, anche per il “carattere legale” delle presunzioni applicate.

2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, depositando anche memoria scritta.

3.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione il contribuente si duole della “motivazione inesistente e/o meramente apparente. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; dell’art. 118 c.p.c. disp. att.; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto la sentenza impugnata è sostanzialmente priva di motivazione, che non consente in alcun modo la comprensione del percorso logico-giuridico attraverso cui la Commissione regionale ha respinto l’appello principale del contribuente ed ha accolto l’appello incidentale dell’Ufficio. Non v’è, infatti, nella sentenza alcun riferimento ai dati concreti considerati e si snoda senza alcuno spunto critico, nè ragionamento logico-giuridico sulla fattispecie in esame.

2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “omessa pronuncia su motivi di gravame – Nullità della sentenza per violazione artt. 112,132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto la sentenza del giudice di appello non ha pronunciato in merito ad alcuna delle censure svolte nell’atto di appello.

3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (o, in ipotesi, qualora le S.0 della Suprema Corte stabilissero che I riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non riguarda il ricorso avverso le sentenze della CTR, motivazione insufficiente e illogica su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”, in quanto il giudice di appello ha del tutto omesso di valutare le risultanze istruttorie agli atti del giudizio in ordine agli elementi utilizzati dall’Ufficio nel ragionamento induttivo, e quindi la percorrenza chilometrica annua, il numero delle corse annue, la lunghezza media di una corsa, il costo medio, la relazione della Guardia di finanza in merito all’accesso presso gli uffici comunali teso ad acquisire lo studio che avrebbe dovuto confermare il dato della corsa media pari a 3,2 chilometri.

3.1.11 primo motivo è fondato.

3.2.Invero, la sentenza del giudice di appello è stata depositata il 26-11-2012, quindi dopo il D.L. n. 83 del 2012, che ha modificato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alle sentenze depositate a decorrere dall’11-9-2012.

Per questa Corte, a sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Inoltre, per questa Corte, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass., sez. 5, 20 gennaio 2015, n. 920); sicchè la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass., sez. 3, 15 novembre 2019, n. 29721). La mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto danno luogo a nullità della sentenza quando rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass., sez. 5, 24 marzo 2006, n. 6660).

3.3.La motivazione della sentenza del giudice di appello è del tutto immotivata, priva di qualsiasi ragione argomentativa ed assolutamente inidonea a rappresentare l’iter logico-giuridico che l’ha condotta a rigettare l’appello principale del contribuente e ad accogliere l’appello incidentale articolato dalla Agenzia delle entrate.

In particolare, la Commissione regionale compendia tutta il proprio sforzo argomentativo in tre righe del tutto generiche ed astratte rispetto all’esame dei dati concreti presenti in atti, giungendo ad affermare che “il presente Collegio, sentite le parti ed esaminata la documentazione in atti, ritiene l’appello del contribuente non meritevole di accoglimento; mentre ritiene accogliere l’appello incidentale dell’ufficio trattandosi, nel caso in esame, di legittimo criterio di determinazione dei ricavi, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.L. n. 331 del 936, art. 2 sexies, comma 3, essendo in presenza di elemento presuntivo di carattere legale (Corte Cassazione n. 2876 del 6-2-2009)”.

Pertanto, le scarne locuzioni della decisione, costituiscono solo petizioni di principio, del tutto disancorate dagli elementi concreti della fattispecie in esame.

Tra l’altro, deve aggiungersi che non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamene acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale (Cass., sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11710). Nella specie, infatti, il giudice di appello, pur avendo invocato una precedente pronuncia di legittimità, non ha poi trasfuso il principio enucleato in tale decisione, nella valutazione dei fatti di causa.

4.1 restanti motivi restano assorbiti, per l’accoglimento del primo motivo.

5.La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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